Il testo unico è una raccolta di testi normativi, emanati successivamente nel tempo e riguardanti determinate materie, redatta al fine di una loro migliore comprensione e applicazione. Nell’ambito dei testi unici si distinguono due categorie: a) il testo unico normativo o innovativo che, contenuto in atti aventi la forza e il valore della normativa oggetto di unificazione, coordina fra loro testi normativi preesistenti, apportando eventuali modifiche in modo da assicurare la loro organicità . In tal caso il testo unico è in grado di modificare la disciplina preesistente sicche´ l’omessa ripetizione di disposizioni relative alla materia che ne forma oggetto ne implica l’abrogazione. In questa categoria rientrano sia il testo unico c.d. legislativo, che ha ad oggetto disposizioni precedentemente comprese in leggi ordinarie e assume la forma o della l. ordinaria o, più spesso, del d.leg., sia il testo unico adottato con regolamento avente ad oggetto disposizioni regolamentari. Sembra inoltre possibile la collocazione in questa categoria del testo unico di leggi regionali emesso in forma legislativa dalla Regione; b) il testo unico interpretativo i cui effetti giuridici e il cui regime non sono equiparabili a quelli delle disposizioni da esso unificate e coordinate. In quanto privo di valore e forza paragonabile alle disposizioni che ne formano oggetto, nel caso di contrasto tra le disposizioni contenute nel testo unico interpretativo e quelle originarie, sono queste ultime a prevalere. Rientrano in questa categoria: i testi unici redatti dal Governo in difetto di delega legislativa; i testi unici di leggi costituzionali emanati dal Governo; i testi unici di leggi delle regioni emanati con atto non legislativo del Consiglio o con atto della Giunta regionale (la quale non ha poteri legislativi neppure delegati). In ordine alla forza e al valore riconoscibile al testo unico interpretativo, sembra possa attribuirsi ad esso quanto meno efficacia di interpretazione amministrativa superabile dal giudice che riconosca l’erroneità o arbitrarietà di tale operazione. Nel giudizio di costituzionalità il testo unico interpretativo potrebbe essere un mezzo attraverso il quale accertare l’effettiva interpretazione della legge, il c.d. diritto vivente: la Corte Costituzionale, dunque, potrebbe adottare una decisione di accoglimento con riferimento all’interpretazione della legge fornita nel testo unico senza per questo colpire atti non aventi forza di legge, essendo l’incostituzionalità relativa alle disposizioni o norme di legge coordinate nel testo unico. La necessità di procedere alla redazione di testi unici può essere segnalata al Presidente del Consiglio dei ministri e ai ministri interessati mediante rapporti, inviati anche ai Presidenti delle due Camere, dall’Ufficio centrale per il coordinamento dell’iniziativa legislativa e dell’attività normativa del Governo, istituito dalla l. n. 400 del 1988. In relazione a testi normativi di particolare rilevanza l’Ufficio provvede a redigere il testo coordinato della legge e del regolamento vigenti a fine esclusivamente conoscitivo e senza modificare il valore degli atti normativi che ne sono oggetto.
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