Enciclopedia giuridica

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Solidarietà



solidarietà attiva: v. obbligazioni, solidarietà solidali.

solidarietà passiva: v. obbligazioni, solidarietà solidali.

solidarietà tributaria: per la definizione di solidarietà solidarietà si può far riferimento alla definizione contenuta nell’art. 1292 c.c.; in campo tributario si suole distinguere tra solidarietà paritetica, che si verifica quando più soggetti sono tenuti ad un’identica prestazione in virtù del medesimo titolo (ad es. le parti per l’atto assoggettato ad imposta di registro), e solidarietà dipendente che si configura allorche´ , ferma restando l’identità della prestazione, si ha una coobbligazione fondata su titoli differenziati sebbene collegati (ad es. contribuentesolidarietàresponsabile d’imposta). Per molto tempo la solidarietà solidarietà è stata letta in termini di supersolidarietà attribuendo agli atti concernenti l’attuazione dell’obbligazione tributaria efficacia nei confronti di tutti i coobbligati ancorche´ posti in essere da o nei riguardi di uno solo di detti coobbligati. Tale supersolidarietà era fondata sull’asserita natura unitaria ed indivisibile dell’imposta e sul preteso potere di rappresentanza di cui ciascun coobbligato sarebbe stato titolare. Tuttavia il potere di reciproca rappresentanza non era mai stato sancito da alcuna norma tributaria e completamente respinto dal c.c.. Il problema di fondo è comunque quello dell’applicabilità della normativa civilistica al sistema tributario: così la Corte Costituzionale e la Cassazione ritengono che la notifica degli atti promananti dall’Amministrazione finanziaria ad uno solo dei coobbligati, pur non pregiudicando gli altri condebitori, sarebbe stata idonea ad interrompere nei loro confronti i termini per la notifica dell’atto. L’orientamento dominante è però per la completa applicabilità della disciplina civilistica e ciò genera l’inconveniente di possibili definizioni differenziate fra i vari coobbligati del rapporto obbligatorio, ma tali inconvenienti sono più che altro il frutto della scarsa considerazione degli istituti dell’intervento e della chiamata in causa nel contenzioso tributario. Recentemente la Cassazione ha ritenuto legittima la possibilità per il coobbligato, che abbia omesso di impugnare nei termini l’avviso di accertamento a lui notificato e non abbia subito un giudicato sfavorevole, di opporre all’Amministrazione finanziaria il giudicato favorevole conseguito da un altro coobbligato (ex art. 1306 c.c.). Ev dubbio che si possa parlare di solidarietà con riferimento agli obblighi e doveri formali poiche´ la norma civilistica si riferisce alle sole obbligazioni. D’altra parte le norme che attribuiscono all’adempimento di uno degli obbligati effetti obbligatori si spiegano in termini di fungibilità soggettiva di tali obblighi.


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