Fenomeno inverso rispetto alla fusione è la scissione di società prevista dall’art. 2504 septies, introdotto in conformità di direttiva comunitaria. Può attuarsi in due forme: o mediante il trasferimento di tutto o di parte del patrimonio di una società ad una o più società preesistenti o mediante il suo trasferimento a nuove società ; in ogni caso con contemporanea assegnazione delle relative partecipazioni ai soci della società che si scinde. La scissione di società opera su un duplice piano: in senso oggettivo scinde un patrimonio sociale in due o più patrimoni sociali; in senso soggettivo moltiplica una società in due o più società . Le modalità della scissione di società sono regolate in modo corrispondente a quelle di fusione. A tutela dei creditori della società che si scinde e di quelli delle società cui sia attribuito il loro patrimonio sono poste norme particolari; non solo essi possono fare opposizione alla scissione di società; nei loro confronti le società sono responsabili in solido, nel limite del patrimonio netto ad esse trasferito o rimasto. La fusione e la scissione di società sono possibili anche per le società in liquidazione, purche´ non sia iniziata la distribuzione dell’attività (artt. 2501, comma 2o, 2504 septies, comma 2o). Il che val quanto dire che fusione e scissione di società sono legislativamente valutate come compatibili con la liquidazione, a norma dell’art. 2451: più in particolare, che esse costituiscono un modo di procedere alla liquidazione della società , come del resto emerge dai lavori preparativi della direttiva comunitaria. Ne deriva che, per procedere alla fusione o alla scissione di società di una società in liquidazione, non si deve provvedere, come da parte di alcuni primi interpreti si è ritenuto, alla cosiddetta revoca dello stato di liquidazione. Si comprende l’essenza della scissione di società se si muove dalla distinzione fra società come atto (il contratto costitutivo della società) e società come rapporto (il rapporto contrattuale costituito dal contratto di società . La scissione di società, al pari della fusione, è vicenda che agisce sul rapporto contrattuale costituito dall’originario contratto di società . Essa non estingue l’originario contratto per dare vita a contratti di società nuovi, bensì modifica il primo, attuando una ramificazione in più rapporti contrattuali del rapporto contrattuale originariamente unitario. In questi rapporti sociali plurimi prosegue, fra le medesime parti, l’originario rapporto unitario. Sarebbe altrimenti incongruo ammettere che nuove società possano costituirsi per deliberazione a maggioranza, anziche´ per contratto, come esige l’art. 2247. Ev possibile, con deliberazione modificativa dell’atto costitutivo, alterare profondamente l’identità della società senza che ciò comporti scioglimento e ricostituzione: così nel caso del cambiamento dell’oggetto sociale, così nel caso della trasformazione del tipo di società. L’introduzione della figura della scissione di società mostra come l’identità della società possa essere modificata anche mediante la scomposizione del rapporto sociale costitutivo dell’originario contratto di società in una pluralità di rapporti. La scissione di società soddisfa l’esigenza di una più razionale organizzazione aziendale per le società che esercitano, mediante distinti rami d’azienda, una pluralità di attività economiche. Con la scissione di società ciascun ramo d’azienda farà capo ad una distinta società , con il conseguente vantaggio della diversificazione dei rischi della diversa attività economica. Poiche´ questa è la funzione della scissione di società, si deve ritenere che il patrimonio trasferibile alla società risultanti dalla fusione non può consistere in un singolo bene di per se´ inidoneo allo svolgimento di una attività economica, ma deve consistere in un ramo d’azienda, idoneo a dare vita ad una attività imprenditoriale. Non si può perciò utilizzare la scissione di società come mezzo alternativo alla vendita di un bene sociale, ossia trasferire il bene alla società risultante dalla scissione di società e, quindi, vendere le azioni o quote di questa società . Un simile espediente, quand’anche avesse superato l’ostacolo dell’omologazione giudiziale della deliberazione di scissione di società, sarà qualificato, agli effetti fiscali, come scissione di società elusiva e colpito dalle norme sulla elusione fiscale.
trattamento fiscale della scissione di società: a seguito della scissione la società oggetto dell’operazione può continuare ad esistere confluendo solo parzialmente in un’altra società già esistente o di nuova formazione o può confluire interamente in un’altra società . Si differenzia dal conferimento (v.) poiche´ l’aumento di capitale della società beneficiaria viene attribuito ai soci della società scissa; pertanto, poiche´ sono i soci della società scissa a ricevere direttamente le partecipazioni emesse dalla beneficiaria, il patrimonio della società scissa diminuisce. Il d.leg. 30 dicembre 1992, n. 543, ha dettato un esplicito regime fiscale per le scissioni improntandolo sul principio della neutralità . Perciò la scissione non comporta la realizzazione delle plusvalenze dei beni trasmessi alla società beneficiaria e quest’ultima subentra negli stessi valori fiscalmente riconosciuti per la società scissa. Anche per i soci la sostituzione delle azioni della società scissa con le azioni della società beneficiaria non comporta realizzazione di plusvalenze; il valore fiscalmente riconosciuto dei titoli annullati diventerà quello dei titoli ricevuti a seguito della scissione. Il disavanzo derivante dall’annullamento delle azioni della società scissa e dalla sostituzione, nello stato patrimoniale della beneficiaria, dei beni ricevuti può essere utilizzato per rivalutare i beni provenienti dalla società scissa. Non è invece consentita la deduzione a titolo di perdita del disavanzo non riassorbito dalla suddetta rivalutazione ne´ l’iscrizione dell’avviamento. Al fine di evitare che la scissione serva a collocare un organismo produttivo di elevati redditi all’interno di una società con notevoli perdite da riportare a nuovo, l’art. 123 bis, comma 10o, prevede limitazioni al riporto delle perdite in caso di scissione. Per collegare l’aumento di capitale della beneficiaria al precedente patrimonio netto della società scissa che resti in vita il legislatore ha scelto la soluzione di imputare alla beneficiaria tutte le voci patrimoniali della scissa in proporzione al rapporto tra patrimonio rimasto alla scissa e patrimonio passato alla beneficiaria. In chiave antielusiva l’art. 123, comma 16o, Tuir prevede che siano disconosciuti i vantaggi tributari per le scissioni non aventi per oggetto aziende e per le scissioni non proporzionali. La l. n. 142 del 1992, in attuazione della direttiva Cee n. 90/434, detta una disciplina per le scissioni transnazionali improntata sul principio della neutralità fiscale ed alla continuità dei valori fiscalmente riconosciuti.
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