Ev l’imprenditore che procura clienti all’agente di cambio (v. agente, remisier di cambio), detto in italiano remissore. Il remisier non conclude contratti, si limita ad un’attività di procacciamento di clientela. Tuttavia il remisier svolge alcune attività nei confronti dei clienti procurati agli agenti: 1) l’esazione o la consegna delle somme di danaro dovute dai clienti agli agenti di cambio o viceversa; 2) la consegna o il ritiro dei titoli, rispettivamente acquistati o venduti dagli agenti stessi; 3) la periodica informazione dei clienti sull’esito degli affari compiuti. Il contratto che lega il remisier all’agente di cambio è , solitamente, un contratto di agenzia, nel quale il remisier assume la qualità di agente e si obbliga, con vincolo di stabilità , a procacciare affari in una zona determinata. L’attività del remisier è disciplinata dagli usi e regolamenti di borsa. Il remisier che operi in condizioni di indipendenza dall’agente di cambio assume invece la qualifica giuridica di mediatore (v.). In entrambi i casi, il remisier è un imprenditore ausiliario dell’agente di cambio e riceve come compenso per la sua opera una provvigione (detta remise) corrispondente ad una percentuale sul compenso spettante all’agente per le operazioni compiute per conto dei clienti del remisier. La dottrina non esclude che l’attività di remisier sia svolta da un dipendente dell’agente. In seguito all’introduzione delle Sim (v. società , remisier di intermediazione mobiliare) (l. n. 1 del 1991), la figura del remisier coincide con quella del promotore di servizi finanziari (art. 5 l. n. 1 del 1991), il quale svolge attività di offerta dei servizi finanziari della Sim in luogo diverso da quello della sede sociale o delle sedi secondarie della stessa. Il promotore può avere qualifica di dipendente, agente o mandatario della stessa Sim e deve essere iscritto nell’apposito albo tenuto presso la Consob (v.). La Sim è responsabile, in solido con il promotore, degli eventuali danni arrecati a terzi da questi nell’esercizio delle incombenze affidate dalla stessa Sim (art. 5 n. 4, l. n. 1 del 1991).
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