patti lateranensi: v. Concordato tra Italia e Santa Sede.
patti matrimoniali: v. matrimonio, patti nel patti; matrimonio, patti simulato.
patti successori: con la irrinunciabile libertà di revoca del testamento (v.) si coordina la nullità dei patti patti istitutivi, ossia dei contratti con i quali si dispone della propria successione (la disposizione, in quanto contenuta in un contratto, sarebbe vincolante per il disponente, in contrasto con la libertà di testare) oppure ci si obbliga a disporre per testamento a favore di una determinata persona (art. 458 c.c.). La nullità di questi patti comporta nullità nella donazione (v.) a causa di morte, della donazione cioè la cui efficacia sia subordinata alla premorienza del donante. Sono nulli anche i patti patti dispositivi (con i quali si dispone dei diritti che possono spettare su una successione non ancora aperta) e quelli rinunciativi, con i quali si rinuncia ai medesimi (art. 458 c.c.). Ma la ragione della nullità è qui diversa: non si può disporre, in vita dell’ereditando, dei diritti che si acquisteranno solo alla sua morte; ne´ ci si può impegnare, prima dell’apertura della successione, a rinunciare all’eredità . Principi vigenti per i contratti, come quelli relativi alla vendita di cosa futura (v. vendita, patti di cose future), sono qui disattesi. V. anche coeredità .
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