ammissione al patrocinio gratuito: la legge r.d. 30 dicembre 1923, n. 3282, prevede l’assistenza legale gratuita dei bisognosi: pertanto chi non ha la possibilità di farsi assistere in giudizio da un difensore a proprie spese, è aiutato dallo Stato che gliene fornisce uno con addebito degli oneri a carico dell’erario. Requisiti per l’ammissione sono lo stato di povertà (non la sola nullatenente) e la probabilità dell’esito favorevole della causa. Competente a deliberare è una commissione istituita presso ogni tribunale, Corte d’appello o presso la Corte di Cassazione e composta da un giudice del tribunale o della corte (che la presiede); da un magistrato del p.m., dal presidente del Consiglio dell’ordine degli avvocati e procuratori. La commissione delibera sui requisiti richiesti per l’patrocinio gratuito patrocinio gratuito. La domanda si propone con ricorso corredato dalla idonea documentazione. Il ricorrente può essere ascoltato nelle sue ragioni. Il provvedimento di ammissione, che può essere concesso in via provvisoria nei casi d’urgenza, determina la difesa gratuita per la causa (salvo il diritto alla ripetizione degli onorari dalla parte soccombente); l’annotazione a debito delle tasse di registrazione, l’uso della carta non bollata e la gratuità delle inserzioni da compiersi sui giornali. Il beneficio concesso può essere revocato, su istanza dell’Intendenza di finanza, qualora risultino mutate le condizioni economiche della persona ammessa.
patrocinio gratuito ed attività notarile: l’art. 11 n. 3 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3282, dispone che, in conseguenza dell’ammissione al patrocinio gratuito i notai devono prestare gratuitamente la loro opera per gli atti che siano necessari per l’oggetto che ha dato luogo all’ammissione al patrocinio gratuito. Il notaio non potrà ricusare il proprio ministero, se le parti non depositino presso di lui l’importo delle stesse, degli onorari e delle spese dell’atto, nel caso che si tratti di persone ammesse al beneficio del patrocinio gratuito (art. 28, comma 3o, L.N.). L’art. 4, comma 1o, lett. c e d della l. 30 luglio 1990, n. 217, che ha istituito il patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti nel procedimento penale, penale militare ed in quello civile relativamente all’esercizio dell’azione per il risarcimento del danno e le restituzioni derivanti da reato, dispone che l’ammissione al beneficio del patrocinio comporta l’anticipazione da parte dello Stato delle spese effettivamente sostenute dai notai che abbiano prestato la loro opera nel processo e l’annotazione a debito degli onorari dovuti agli stessi. L’art. 12 della tariffa notarile approvata con d.m. 5 giugno 1987 dispone che non è dovuto alcun onorario per le procure alle liti, per le procure relative a pubblicazioni di matrimonio o a celebrazione di matrimonio, per gli atti di riconoscimento di figli naturali, per l’assenso all’adozione o all’affiliazione quando la parte richiedente presenti attestato, richiesto dalla competente autorità amministrativa, da cui risulti la sua indigenza.
patrocinio gratuito nel processo amministrativo: è disciplinato, per le controversie dinanzi al Tar ed al Consiglio di Stato, dal r.d. n. 3282 del 1923 (la recente l. n. 217 del 1990 di riforma della disciplina sul gratuito patrocinio riguarda le altre giurisdizioni). Su istanza dell’interessato, un’apposita commissione, istituita presso ogni Tar e presso il Consiglio di Stato, valuta la sussistenza dei requisiti di ammissione al patrocinio gratuito, che sono lo stato di povertà (impossibilità o grave difficoltà a sopportare le spese della lite) e la probabilità dell’esito favorevole della causa. Effetti dell’ammissione al patrocinio gratuito sono, principalmente, l’esenzione dall’obbligo di pagamento di tasse e spese giudiziali e la nomina di un difensore tenuto a prestare gratuitamente la sua opera professionale (salvo il diritto di ripetizione se la parte contraria è soccombente). L’ammissione vale per tutti i gradi del giudizio; tuttavia, se il beneficiario è rimasto soccombente, deve ottenere nuovamente l’ammissione da parte della commissione presso il Consiglio di Stato. Diverso dal patrocinio gratuito, è il patrocinio a spese dello Stato, disciplinato dalla l. n. 533 del 1973 e previsto a favore dei pubblici dipendenti non abbienti: la decisione sull’ammissione al beneficio spetta al giudice competente per la causa. (Cosentino).
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