Enciclopedia giuridica

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Parità di trattamento

L’esistenza di un principio di parità di trattamento operante in ambito privatistico assume particolare rilievo nella disciplina del rapporto di lavoro subordinato, caratterizzato dalla diseguaglianza di condizioni e di poteri dei soggetti cui il rapporto fa capo. Il valore dell’eguaglianza, che impone di trattare in modo eguale gli eguali ed in modo diseguale i diseguali, costituisce infatti un essenziale limite alla posizione di supremazia dell’imprenditore, costringendolo ad esercitare le proprie prerogative in maniera ne´ arbitraria ne´ discrezionale in base all’adozione di criteri di valutazione rispettosi dei diritti fondamentali dell’individuo. Tale prospettiva trae conferma, anzitutto, da una serie di disposizioni costituzionali che portano a configurare la parità di trattamento come principio ed efficacia soggettiva generale, sia sotto il particolare profilo della parità di trattamento tra uomo e donna (v. parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro) sia, complessivamente, per ciò che attiene alla lesione della pari dignità della persona ed alla produzione di diseguaglianze di fatto (artt. 2, 3, 29, 36, 37, 41, 51 Cost.) Tradizionalmente disatteso da una costante giurisprudenza di legittimità che recisamente negava l’efficacia intersoggettiva delle disposizioni costituzionali d’eguaglianza, il principio in esame ha subito in tempi recenti un apprezzabile riconoscimento in sede legislativa con la legge sulle azioni positive (v.) ed è stato accreditato con un’importante pronuncia della Corte Costituzionale (n. 103 del 1989). Da una reiterata negazione del principio al di fuori dei casi di specifiche discriminazioni (v. discriminazione, divieto di parità di trattamento) vietate dalla legge o dalla contrattazione collettiva si è intrapreso, in tal modo, un cammino in parte già tracciato ed in parte ancora da percorrere. Nel settore del pubblico impiego il principio di parità di trattamento viene attuato mediante la garanzia, a favore dei dipendenti, di trattamenti comunque non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi.

parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro: la parità di trattamento parità di trattamento è riconosciuta nel nostro ordinamento nell’art. 37 Cost. e nella l. n. 903 del 1977 al fine di assicurare l’eguaglianza della retribuzione (v.), per lavori di uguali prestazioni o di pari valore, e per eliminare qualsiasi discriminazione basata sul sesso (v. discriminazione, parità di trattamento a causa del sesso) in tutti gli elementi e le condizioni della retribuzione stessa, nell’inquadramento professionale, nell’attribuzione delle mansioni, nella progressione della carriere e in ogni altro aspetto del rapporto, compresa l’estinzione dello stesso (artt. 2, 3, 13 l. n. 923 del 1977). Tale eguaglianza è condizionata alla parità del lavoro rispetto a quello compiuto dall’uomo, con il corollario della liceità di differenziazioni retributive in presenza di obiettive diversità delle prestazioni lavorative. Per quanto attiene alla parità di trattamento nel settore della previdenza la legge parifica, ad es., le condizioni di erogazione degli assegni familiari a carico, mentre il legislatore ha attuato anche una parificazione di trattamenti fra madre lavoratrice (v.) e padre lavoratore (v.) in relazione all’assenza facoltativa dal lavoro per un periodo di sei mesi durante il primo anno di vita del bambino (art. 7, l. 1204 del 1971; art. 7, comma 1, l. n. 903 del 1977; art. 80 l. n. 184 del 1983). La legge sulle azioni positive (v.) contiene una serie di norme volte a promuovere la parità di opportunità tra uomo e donna, in particolare ponendo rimedio alle disparità di fatto che pregiudicano le opportunità di lavoro e di carriera delle donne. La l. n. 236 del 1993 prevede, nel caso di mobilità (v. mobilità , parità di trattamento dei lavoratori nell’impresa) il divieto per l’impresa di collocare in mobilità una percentuale di manodopera femminile superiore alla percentuale della manodopera medesima occupata nell’impresa nelle mansioni prese in considerazione. Le lavoratrici iscritte nelle liste di mobilità (v. mobilità , liste di parità di trattamento) possono usufruire delle azioni positive.


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