merci alla rinfusa: v. consenso, effetto traslativo del merci.
assicurazione delle merci: v. assicurazione, merci delle merci.
clausola merci: v. clausola, merci di rivalutazione monetaria.
libera circolazione delle merci: la merci merci consiste in due elementi che il Trattato Cee considera distintamente sia nell’art. 3 (lett. a e b), sia nella regolamentazione dettagliata del fenomeno, dove vi è un capo dedicato all’unione doganale ed un altro dedicato all’abolizione delle restrizioni quantitative. La merci merci si applica ai prodotti originari degli Stati membri, sia ai prodotti provenienti dai Paesi terzi che si trovano in libera pratica negli Stati membri. Sono esclusi da essa i prodotti rientranti nel campo d’applicazione dei Trattati Ceca ed Euratom (art. 232), le armi ed il materiale bellico (art. 223, 1, b). Problemi particolari si pongono per i prodotti agricoli. L’art. 38 dispone che il mercato comune comprende l’agricoltura ed il commercio dei prodotti agricoli e precisa che, salvo contrarie disposizioni, le norme previste per l’instaurazione del mercato comune sono applicabili ai prodotti agricoli. Aggiungendo tuttavia che il funzionamento e lo sviluppo del mercato comune per i prodotti agricoli devono essere accompagnati dall’instaurazione di una politica agricola comune degli Stati membri, tale articolo distingue nettamente il regime giuridico dell’agricoltura da quello degli altri prodotti. Il 1o gennaio 1993 è stato realizzato l’obiettivo della soppressione delle frontiere fisiche, tecniche, doganali e fiscali. Fino a quella data il fatto che una merce passasse una frontiera comportava una serie di dichiarazioni e di controlli. Questi controlli sono stati attenuati nel corso del processo di realizzazione del mercato unico; pertanto attualmente una merce spedita da un punto all’altro della Comunità , circola da sola accompagnata dai soli documenti commerciali (fattura, polizza di carico, lettera di vettura): in altre parole, ogni merce circolante all’interno della Comunità è presunta comunitaria (certi controlli, tuttavia, non sono spariti, ma sono stati solamente riorganizzati e vengono esercitati sul territorio degli Stati membri qualunque sia la cittadinanza degli operatori economici). L’abolizione delle frontiere ha comportato una revisione del funzionamento dell’Iva. Poiche´, negli scambi comunitari, la nozione d’importazione non esiste più , il fatto generatore dell’imposta non è più il passaggio della frontiera ma l’acquisto del bene o dei servizi. V. anche Iva, merci nel diritto comunitario; Unione doganale.
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