Enciclopedia giuridica

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Luna

Il Trattato sulla luna del 18 dicembre 1979, entrato in vigore l’11 luglio 1984, stabilisce il regime giuridico e di utilizzazione della luna e delle sue risorse. Oltre a dichiarare la luna come patrimonio comune dell’umanità , il trattato fissa i criteri per uno sviluppo e sfruttamento ordinato e sicuro delle risorse naturali della luna. Il pianeta non può essere soggetto ad appropriazione nazionale. Ne´ la superficie ne´ il sottosuolo della luna possono diventare proprietà di alcuno Stato, di organizzazioni internazionali, di organizzazioni non governative o di persone fisiche o giuridiche nazionali. L’art. 3 del Trattato consente lo svolgimento, di sole attività pacifiche; è vietato lo stabilimento di basi militari ed opere belliche, l’effettuazione di esperimenti con armi di qualsiasi tipo e le manovre militari. Resta ferma la responsabilità dello Stato di invio per le attività nazionali sulla luna poste in essere sia da organi governativi sia da organi non governativi. Ev aperta a tutti gli Stati, senza discriminazione, la possibilità di effettuare ricerche scientifiche. Sarà poi discrezione degli Stati che hanno raccolto campioni decidere di metterli a disposizione degli altri Stati. La luna può fungere da base di lancio o di atterraggio degli effetti spaziali, nonche´ sede di stazioni ed installazioni scientifiche in qualunque punto sopra o sotto la superficie. V. anche corpi celesti; spazio extralunaatmosferico.


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