determinazione della indennità di espropriazione: v. espropriazione per pubblica utilità .
indennità di espropriazione in diritto tributario: le plusvalenze derivanti dalla percezione di indennità di espropriazione, o di somme percepite a seguito della cessione volontaria nel corso di procedimenti espropriativi, rientrano ai fini dell’Irpef nella categoria dei redditi diversi (v.). Gli enti eroganti, all’atto della corresponsione delle somme sopra indicate, debbono effettuare una ritenuta pari al 20%, la quale si considera ordinariamente a titolo di imposta, ma può essere considerata a titolo d’acconto ove il contribuente opti per la tassazione ordinaria in sede di dichiarazione annuale.
indennità di espropriazione nel diritto internazionale: consegue al principio dell’equa remunerazione del capitale investito, in caso di nazionalizzazioni di beni stranieri. L’obbligo di indennizzo è previsto da una norma consuetudinaria in via di principio che non specifica però le modalità della sua corresponsione, in ragione della prassi contrastante degli Stati rispetto ad esse. Gli Stati occidentali sostengono che l’indennizzo dovrebbe essere pronto, adeguato ed effettivo; per contro, gli Stati in via di sviluppo e quelli dell’ex blocco sovietico, sostengono che nel calcolo dell’indennizzo si dovrebbe tenere conto anche dei superprofitti lucrati dall’impresa straniera nazionalizzata, durante il periodo di sfruttamento delle risorse naturali dello Stato nazionalizzante. Secondo l’art. 2 della Carta dei diritti e dei doveri economici degli Stati: ogni controversia relativa all’indennizzo dovrà essere regolata in conformità alla legislazione interna dello Stato nazionalizzante e dai tribunali di questo Stato, a meno che tutti gli Stati interessati non convengano liberamente di ricercare altri mezzi pacifici sulla base dell’eguaglianza sovrana degli Stati medesimi. Nella pratica, l’indennizzo viene corrisposto nei modi più vari e spesso è oggetto di transazioni tra lo Stato nazionalizzante e lo Stato di appartenenza degli stranieri espropriati o direttamente tra il primo e le imprese straniere mediante i c.d. accordi di compensazione globale (Lump Sum Agreements). V. anche carta, indennità di espropriazione dei diritti e dei doveri economici degli Stati; Centro per il regolamento internazionale delle controversie in materia di investimenti (Icsid); investimenti stranieri; nazionalizzazioni; riparazione, dell’illecito internazionale.
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