Ev il delitto commesso dal pubblico ufficiale (v.) o dall’incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui od a un terzo, denaro o altra utilità . Esso viene perciò annoverato tra i delitti commessi da soggetti preposti, appartenenti alla categoria degli esercenti una funzione pubblica, contro gli interessi della P.A.. Secondo la dottrina e la giurisprudenza, tale reato è altres lesivo dell’interesse al prestigio, alla probità , alla correttezza dei pubblici funzionari, e dell’interesse dei cittadini alla loro integrità patrimoniale ed alla libertà del consenso. Si tratta di un’ipotesi di abuso, il quale può consistere in abuso di qualità , qualora il reo riceva o si faccia promettere un indebito beneficio prospettando l’esercizio o meno di un’attività che non gli compete, oppure in abuso dei poteri, qualora attività sia di sua competenza, ma egli la ponga in essere al fine illecito dell’indebita dazione o promessa. Il comportamento del reo può consistere in una coercizione, ossia una violenza o minaccia su un soggetto per determinarlo alla dazione o alla promessa indebita, che non è necessario sia diretta, ben potendo anche essere implicita, oppure in una induzione, che presuppone un’attività dialettica del pubblico ufficiale. In tal caso comunque la condotta non è vincolata a forme tassative, ma può estrinsecarsi in qualsiasi modo, purche´ sia idonea ad influenzare l’intelletto e la volontà della vittima: un inganno, procurato sia con artifici o raggiri oppure con semplice menzogna od un finto consiglio, ovvero una semplice inerzia o silenzio od anche un’attività ostruzionistica. Secondo un’opinione consolidata, nella struttura del reato di concussione entra come elemento essenziale la consapevolezza nel soggetto passivo del carattere indebito, cioè non dovuto per legge o per consuetudine al pubblico ufficiale in quanto tale, della propria dazione o promessa. Tale punto è comunque controverso, data anche l’ammissibilità della concussione mediante inganno. Oggetto della dazione o della promessa deve essere il denaro o altra utilità con conseguente danno, che non necessariamente deve avere contenuto patrimoniale, della vittima. La concussione si differenzia dalla corruzione in quanto, pur avendo i due reati in comune l’abuso delle funzioni e l’illiceità del profitto, essi differiscono per la posizione in cui si trovano le parti: nella corruzione vi è parità tra privato e pubblico ufficiale, mentre nella concussione vi è una posizione di preminenza del pubblico ufficiale rispetto al privato, per cui la dazione o la promessa non sono frutto di una libera scelta. Nella concussione poi, è solo il funzionario che mira a conseguire un vantaggio, mentre nella corruzione sono entrambi a conseguire un utile. Meno agevole è la differenza con il reato di truffa aggravata. Si ritiene prevalentemente che quest’ultima ricorra quando la qualità di pubblico funzionario concorre in via accessoria alla determinazione della volontà del soggetto passivo, che viene convinto ad una prestazione che egli ritiene dovuta. Si ha invece concussione qualora tale qualità abbia avuto un ruolo determinante nella costrizione o induzione del soggetto all’ingiusta prestazione che egli sa non dovuta.
Concorso/conflitto tra contratti collettivi | | | Condanna |