Enciclopedia giuridica

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z




Catasto

Il catasto è un registro in cui vengono iscritti i beni immobili situati nel territorio nazionale al fine di individuare la rendita annuale da assoggettare ad imposizione. Attualmente nel nostro ordinamento si distinguono due tipi di catasto: il catasto dei terreni (o rurale) ed il catasto dei fabbricati (o edilizio urbano). I redditi determinati in base a catasto sono redditi medio ordinari, determinati cioè secondo criteri di normalità . Essi rappresentano perciò una deroga al criterio generalmente applicato in materia di imposte dirette consistente nell’imposizione del reddito effettivo. Ev da osservare che è molto discussa in dottrina la legittimità costituzionale di questo tipo di imposizione, con particolare riferimento al principio della capacità contributiva (anche se la Corte Costituzionale con sentenza n. 12 del 1965 si è espressa nel senso della legittimità ). La determinazione catastale costituisce il connotato fondamentale della categoria dei redditi fondiari: tanto è vero che i redditi non predeterminabili su base catastale (ad es. fondi situati all’estero) rientrano in un’altra categoria reddituale (i redditi diversi).

efficacia probatoria del catasto: il catasto è l’inventario generale dei beni immobili situati nel territorio dello Stato, basato sul rilevamento topografico del territorio (mappe catastali) e diviso in catasto terreni e catasto edilizio urbano. Ha la funzione di consentire l’identificazione dei singoli beni, l’accertamento della loro consistenza, del loro reddito e della loro proprietà . Il catasto serve, essenzialmente, a fini fiscali (per l’applicazione dell’imposta sul reddito dei terreni e dei fabbricati), oltre che ai fini urbanistici (per formare i piani regolatori, per eseguire le espropriazioni), e di rilevazione statistica. I dati catastali sono anche utilizzati per identificare gli immobili oggetto di contratti traslativi o costitutivi di diritti reali: si dice ad esempio, che si vende l’immobile censito nel catasto edilizio di X alla partita tot, foglio tot, mappale tot.. I trapassi di proprietà debbono essere denunciati all’ufficio del catasto, che esegue (normalmente dopo anni) la cosiddetta voltura. A richiesta degli interessati l’ufficio rilascia un certificato storico catastale, che descrive le vicende giuridiche dei beni. I dati catastali non hanno però efficacia di prova circa la proprietà degli immobili, ne´ efficacia di pubblicità dichiarativa dei loro trasferimenti. Solo in mancanza di altri elementi di prova, l’art. 950, comma 3o, c.c., consente di ricavare dalle mappe catastali il confine tra i fondi.

operazioni di stima del catasto: ai fini della formazione del catasto vengono effettuate sia operazioni geometricocatastotopografiche, sia catasto. Queste ultime in particolare sono volte ad individuare la classe e la qualità della coltura per i terreni e la classe e la categoria per i fabbricati.

catasto rustico: v. catasto terreni.

catasto terreni: è il catasto nel quale sono censiti gli immobili non censiti nel nuovo catasto edilizio urbano. L’art. 1 del r.d. 8 ottobre 1931, n. 1572, definisce il Nuovo catasto terreni (nuovo per distinguerlo dagli antichi catasti preunitari) come un catasto geometrico particellare uniforme fondato sulla misura e sulla stima allo scopo: 1) di accertare le proprietà immobiliari, e tenerne in evidenza le mutazioni; 2) di perequare l’imposta fondiaria. La misura ha lo scopo di rilevare la figura e l’estensione delle singole proprietà e delle diverse particelle catastali e di rappresentarle con mappe planimetriche collegate a punti trigonometrici (art. 2, comma 1o, r.d. n. 1572 del 1931). La stima dei terreni ha lo scopo di stabilire la rendita imponibile, sulla quale è fatta la ripartizione dell’imposta, mediante la formazione di tariffe d’estimo nelle quali è determinata, comune per comune, la rendita stessa per ogni qualità e classe (art. 11 r.d. n. 1572 del 1931). Il catasto è fondato su un’unità base detta particella, che è costituita da una porzione continua di terreno o da un fabbricato, che siano situati in un medesimo comune, appartengano allo stesso possessore, e siano della medesima qualità o classe, o abbiano la stessa destinazione (art. 2, comma 2o, r.d. n. 1572 del 1931). Il catasto è formato dai seguenti atti catastali: 1) la mappa particellare (art. 41, comma 1o, r.d. n. 1572 del 1931). Ev il documento cartografico principale del catasto che viene formato di regola per comune amministrativo (art. 12 r.d. n. 1572 del 1931). Ev costituita da più fogli, cosiddetti fogli di mappa, delle dimensioni di metri 1 x 0,70, normalmente in scala 1:2000 (art. 3 r.d. n. 1572 del 1931 e par. 2 e 3 della VI Istruzione per la formazione delle mappe catastali ed impiego dei relativi segni convenzionali): 2) l’elenco o schedario delle particelle (art. 41, comma 1o, n. 2 r.d. n. 1572 del 1931). Ev un elenco di tutte le particelle del comune, con l’indicazione della corrispondente partita catastale; 3) il registro o schedario delle partite (art. 41, comma 1o, n. 3 r.d. n. 1572 del 1931). Ev un registro nel quale sono raccolti, sotto il nome di ciascuna ditta censuaria, i numeri di mappa dei singoli enti catastali che le appartengono, con la superficie e la rendita imponibile corrispondenti, e nel quale vanno evidenziati i successivi mutamenti di proprietà (art. 173 lett c r.d. 12 ottobre 1933, n. 1539). Il predetto registro è costituito da uno o più volumi secondo il bisogno. I fogli che compongono ogni volume sono distinti in due pagine di cui la sinistra per il carico (ossia per l’indicazione di atti che comportano l’acquisto di particelle) e la destra per lo scarico (ossia per l’indicazione di atti che comportano la dismissione di particelle) (par. 12 dell’Istruzione XIII sull’attivazione del nuovo catasto); 4) la matricola o schedario dei possessori (art. 41, comma 1o, n. 4 r.d. n. 1572 del 1931). In esso sono disposte, in ordine alfabetico, le ditte intestatarie delle varie particelle (art. 173, lett. d, r.d. 1539 del 1933). I dati catastali sono richiesti per la esatta individuazione dell’immobile, nell’atto notarile (art. 51, n. 6 L.N.) (v. oggetto, catasto dell’atto notarile) nella nota di trascrizione (v. nota, catasto di trascrizione) (art. 2659 n. 4 c.c.), nella nota di iscrizione ipotecaria (art. 2826 c.c.) (v. nota, catasto ipotecaria). I dati catastali costituiscono anche un criterio decisorio nelle cause di regolamento di confini (art. 950, comma 3o, c.c.) (v. azione, catasto di regolamento di confini).


Castelletto      |      Categoria professionale


 
.