Ev l’oggetto di un tipo particolare di contratto di locazione intercorrente tra una banca ed un proprio cliente ed avente ad oggetto l’uso, da parte del cliente, di una cassetta di proprietà della banca idonea a custodire oggetti anche di valore. Materialmente la cassetta di sicurezza è una cassaforte di piccole dimensioni, posta in un luogo di pertinenza della banca e munito di dispositivi antifurto; ciascuna cassetta di sicurezza è munita di una serratura apribile da due chiavi, una delle quali è custodita dalla banca, l’altra, invece, è consegnata al cliente. La banca assume verso il cliente tutte le obbligazioni tipiche del locatore, in particolare: a) garantisce l’idoneità e la custodia dei locali; b) garantisce l’integrità della cassetta. Si tratta di un’obbligazione di risultato; è fatto salvo, infatti, il caso fortuito (v.) (art. 1889 c.c.). Con apposita clausola le banche sono solite limitare la propria responsabilità ad un dato importo. L’obbligazione della banca è limitata alla custodia dei luoghi e non si estende alla custodia degli oggetti: la banca ignora che cosa il cliente abbia riposto nella cassetta di sicurezza. Il cliente, oltre a corrispondere alla banca il corrispettivo del servizio, ha l’obbligo di non racchiudere nella cassetta cose pericolose. Nel caso in cui la cassetta di sicurezza sia intestata a più persone, ciascuna ha diritto di aprirla individualmente, salvo che non sia stato disposto diversamente (art. 1840, comma 1o, c.c.). Se il locatario della cassetta di sicurezza muore, la banca può permettere l’apertura della stessa solo se vi è accordo tra tutti gli eredi; altrimenti, dovrà attenersi alle disposizioni dell’autorità giudiziaria (art. 1840, comma 2o,c.c.). Alla scadenza del contratto, la banca intima al locatario di liberare la cassetta di sicurezza e, se questi non ottempera entro i successivi sei
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