Sigla che indica il Bollettino ufficiale delle società cooperative. Esso rappresenta lo strumento di pubblicità legale degli atti che riguardano le predette società e le mutue assicuratrici (art. 9 l. 12 aprile 1973, n. 256). Il busc è stato reso obbligatorio dall’art. 9 l. cit.; in precedenza gli atti delle società cooperative e delle mutue assicuratrici venivano pubblicati nel Busarl (v.). Devono essere inseriti nel busc i seguenti atti (d.m. 18 giugno 1979): a) l’atto costitutivo, lo statuto e le relative modificazioni; b) il bilancio d’esercizio e il bilancio finale di liquidazione; c) le deliberazioni e gli atti di fusione; d) l’atto di scioglimento e quello di nomina dei liquidatori. Gli amministratori delle società cooperative devono depositare copia degli atti predetti all’ufficio provinciale del lavoro, entro il termine di trenta giorni dal deposito degli stessi atti presso l’ufficio del registro delle imprese. L’ufficio provinciale del lavoro invia gli estratti di detti atti al Ministero del lavoro, ad opera del quale avviene la pubblicazione. Il mancato adempimento da parte degli amministratori dell’obbligo predetto non dà luogo ad alcuna responsabilità penale ed amministrativa. Il busc è diviso in due parti: la prima contiene gli atti, la seconda i bilanci. La pubblicazione è gratuita. La dottrina è concorde nel ritenere che detta forma di pubblicità non ha ne´ carattere dichiarativo ne´ carattere costitutivo: essa ha funzione di mera pubblicità buscnotizia, a fini statistici ed amministrativi.
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