Ev la condizione personale di chi con la sua persistente attività criminosa dimostra di avere acquisito una notevole attitudine a commettere reati. Il legislatore ha previsto due specie di abitualità: a ) abitualità criminosa presunta (art. 102 c.p.): il reo è stato condannato alla reclusione in misura superiore complessivamente a cinque anni per tre delitti non colposi, della stessa indole, commessi non contestualmente entro dieci anni; riporta un’altra condanna per un delitto non colposo, della stessa indole e commesso entro i dieci anni successivi; b) abitualità criminosa ritenuta dal giudice (art. 103 c.p.): il reo è stato condannato per due delitti non colposi; riporta un’altra condanna per delitto colposo; il giudice, tenuto conto della specie e gravità dei resti, del tempo entro il quale sono stati commessi, della condotta e del genere di vita del reo e delle altre circostanze indicate nel capoverso dell’art. 133 c.p., ritiene che il colpevole è dedito al delitto. Per le contravvenzioni l’abitualità non è mai presunta, ma deve essere dichiarata dal giudice (art. 104 c.p.). Essa ricorre quando il reo è stato condannato all’arresto per tre contravvenzioni della stessa indole; quando il giudice, tenuto conto della specie e della gravità dei reati, del tempo entro il quale sono stati commessi, della condotta e del genere di virtù del colpevole e delle altre circostanze di cui al cpv. dell’art. 133 c.p., ritiene che il colpevole è dedito al reato. Le conseguenze della dichiarazione di abitualità sono: a) applicazione della misura di sicurezza dell’assegnazione a una colonia agricola o casa di lavoro; b) interdizione perpetua dai pubblici uffici; c) divieti della sospensione condizionale della pena e del perdono giudizievole; d) inapplicabilità dell’amnistia e indulto, se il decreto non dispone diversamente; e) esclusione della prescrizione delle pene per i delitti; f) raddoppio del termine stabilito per ottenere la riabilitazione.
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