Per invenzione (v.) è possibile acquistare la proprietà di un tesoro. Ev tale, per l’art. 932 c.c., ogni cosa mobile di pregio, nascosta o sotterrata, di cui nessuno può provare di essere proprietario: come, ad esempio, il classico scrigno di monete d’oro sepolto secoli addietro; tuttavia, la vetustà non è requisito necessario del tesoro, che può essere anche cosa di recente occultamento (come la refurtiva nascosta dai ladri). Se il ritrovamento è fatto dal proprietario del fondo, il tesoro è suo; se è fatto da altri, spetta per metà al proprietario del fondo e per metà al ritrovatore; al proprietario l’art. 959 c.c. equipara l’enfiteuta (v. enfiteusi). Il diritto del non proprietario sorge solo se il tesoro è stato da lui scoperto per solo effetto del caso; non se si tratta di persona incaricata di effettuare le ricerche. La scoperta del tesoro, come l’invenzione in genere, è un fatto giuridico (v. fatti giuridici); tuttavia essa non produce, come produce l’invenzione, l’acquisto definitivo della proprietà : altri può sempre dimostrare la proprietà del tesoro e rivendicarla nei confronti dello scopritore. L’art. 932 c.c. non vale per le cose di interesse storico o archeologico (antiche statue, vasi ecc.), che per legge appartengono allo Stato (v. patrimonio, tesoro indisponibile dello Stato) (art. 826, comma 2o, c.c.).
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