danno cagionato in stato di necessità: chi cagiona un danno (v. danno, stato di necessità ingiusto; fatti illeciti) in stato di necessità, deve corrispondere al danneggiato solo un’indennità la cui misura è rimessa all’equo apprezzamento del giudice (art. 2045 c.c.). Nel caso dello stato di necessità, a differenza che nella legittima difesa (v.), si cagiona un danno ad un innocente, e lo si fa perche´ costretti dalla necessità di salvare se´ od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona (art. 2045 c.c.). Emblematico è il caso (talvolta menzionato nelle cronache giornalistiche) dei naufraghi che sono a bordo di una scialuppa di salvataggio ormai stracolma e non più in grado di accogliere altri naufraghi: per salvare se´ da sicura morte essi uccidono (e, giuridicamente, si tratta di azione lecita) gli altri naufraghi che tentano di aggrapparsi alla scialuppa. Rientra nelle cronache giudiziarie il caso dell’automobilista che, per evitare uno scontro frontale con altro automezzo (e, quindi, per salvare se´ da sicura morte) sterza improvvisamente verso il ciglio della strada investendo un pedone. Occorre però che il pericolo non sia stato da lui volontariamente cagionato (come nel caso in cui l’automobilista procedesse in senso vietato), ne´ fosse altrimenti evitabile (se con una manovra più accorta, ad esempio, l’automobilista poteva evitare sia lo scontro sia l’investimento). Proprio perche´ si cagiona danno ad un innocente, si può invocare lo stato di necessità solo per salvare la persona, propria o altrui, e solo di fronte ad un pericolo attuale; non lo si può invocare, come per la legittima difesa, per salvare i beni o per giustificare misure di prevenzione.
stato di necessità nel diritto internazionale: circostanza escludente la illiceità internazionale di un fatto che, se quella circostanza non ricorresse, sarebbe in se´ illecito. L’applicabilità di tale circostanza quale causa di esclusione della illiceità, unanimemente ammessa in caso di distress, viene messa in dubbio allorquando la necessità si riferisce allo Stato nel suo complesso, cioè quando il fatto illecito è compiuto per evitare che sia compromesso un interesse vitale dello Stato. La Commissione del diritto interazionale (Cdi) ne ha ammessa l’applicazione, condizionatamente alla presenza di alcuni requisiti: a) che il fatto sia il solo mezzo per salvaguardare un interesse essenziale dello Stato di fronte ad un pericolo grave ed imminente; b) che il fatto non comprometta in modo serio un interesse essenziale dello Stato rispetto al quale sussiste l’obbligo (Progetto di codificazione della Cdi sulla responsabilità degli Stati, art. 33, comma 1o). Tuttavia, esso non può essere invocato: a) se l’obbligo internazionale rispetto al quale il fatto dello Stato è in contrasto deriva da una norma imperativa del diritto internazionale; b) se l’obbligo internazionale rispetto al quale il fatto dello Stato è in contrasto è stabilito in un trattato che, esplicitamente o implicitamente, esclude la possibilità di invocare lo stato di necessità relativamente a tale obbligo; c) se lo Stato in questione ha contribuito al verificarsi dello stato di necessità (Progetto, art. 33, comma 2o). In tutti questi casi, benche´ venga meno l’illiceità della fattispecie, non è escluso invece l’obbligo di risarcimento del danno. V. anche distress; illecito, stato di necessità internazionale.
stato di necessità nel diritto penale: causa di giustificazione (scriminante) di applicazione generale e codificata, prevista all’art. 54, comma 1o, c.p., secondo il quale non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare se´ od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, ne´ altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo. Si tratta dunque di casi in cui uno (nella maggior parte dei casi) o più beni giuridici aggrediti sono comunque destinati ad essere intaccati; la scriminante in esame svolge la funzione di limitare al massimo le conseguenze di una situazione eccezionale. In altre parole, l’assenza di interesse dello Stato a salvaguardare uno dei beni giuridici in conflitto piuttosto che un altro, costituisce in sostanza la ratio della scriminante in esame. Da un punto di vista tecnicostato di necessitàpratico, lo stato di necessità stato di necessità si presenta caratterizzato dai seguenti elementi: 1) situazione di pericolo, che a sua volta deve: a) essere attuale; b) avere ad oggetto un danno grave alla persona; c) non presentarsi come determinata dall’agente; d) non comportare per il soggetto che agisce un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo (ad es: vigili del fuoco); 2) condotta lesiva, che a sua volta deve essere: a) assolutamente necessaria per salvarsi, nel senso che non deve esistere altra possibilità che non sia quella di arrecare danno; b) essere proporzionata al pericolo: il bene giuridico sacrificato deve rivestire importanza inferiore o al massimo pari rispetto a quella del bene giuridico posto in salvo. Proprio sulla proporzionalità tra fatto e pericolo si registrano le posizioni più discordanti in tema di stato di necessità stato di necessità: la dottrina meno recente si è attestata su posizioni di rigore oggettivo, mentre negli ultimi anni, si sono registrate diverse aperture atte a considerare anche aspetti inerenti l’elemento soggettivo e in definitiva, tutti i dati caratterizzanti la situazione di fatto. Pur presentando evidentissime affinità con la legittima difesa, lo stato di necessità stato di necessità se ne differenzia principalmente: 1) per il male minacciato, che qui può riguardare solo la persona (e in modo grave), e non anche il patrimonio, come avviene nella legittima difesa; 2) per l’oggetto della reazione, che nella legittima difesa è l’aggressore, mentre qui è un terzo incolpevole; 3) per le conseguenze civili: proprio in considerazione del fatto che è un terzo incolpevole l’oggetto della reazione, l’art. 2045 c.c. stabilisce che chi cagiona un danno in stato di necessità stato di necessità, deve corrispondere al danneggiato un equo indennizzo; non lo stesso avviene per la legittima difesa, ove è evidente che il danneggiato è anche colui che ha dato luogo alla situazione di pericolo. Prevedendo il ricorrere della scriminante in esame anche se il soggetto intervenga per salvare un diritto altrui l’art. 54 c.p. viene applicato anche nel caso del c.d. soccorso di stato di necessità, cioè nell’ipotesi in cui l’azione necessitata sia compiuta non dallo stesso soggetto minacciato, ma da un terzo soccorritore. Il problema del soccorso di stato di necessità, riguardante in particolare l’ampiezza dei confini della sua applicazione, porta la dottrina più recente ad auspicare la sua limitazione o addirittura la sua abolizione. Dal 1988 la Cassazione ha ritenuto compatibile lo stato di necessità con i reati colposi, purche´ il soggetto agente non abbia contribuito, con un precedente comportamento colposo, a creare la situazione di pericolo. Infine si ricordi che nell’ambito dello stato di stato di necessità rientrano anche, ai sensi dell’art. 54, ult. comma, c.p., i casi di costringimento psichico, le situazioni cioè in cui lo stato di necessità è determinato dall’altrui minaccia; ricorrendo tale circostanza, risponderà del fatto commesso dalla persona minacciata colui che l’ha costretta a commetterlo. V. legittima difesa; scriminante.
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