Enciclopedia giuridica

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z




Sovranità



modi di acquisto e di perdita della sovranità: il criterio base per determinare l’avvenuto acquisto di un territorio da parte di uno Stato è quello dell’effettività . Un esercizio esclusivo del potere di governo fa sorgere il diritto ad una gestione esclusiva di tale potere. Le problematiche legate agli istituti privatistici applicabili all’acquisto di territori (effettività , occupazione, animus possidendi ecc.), cessano, in effetti, di avere attualità per il venir meno dei territori nullius, possibile oggetto di espansione territoriale. Quanto ai territori acquistati in violazione di norme internazionali di fondamentale importanza, è prassi delle N.U., che gli Stati sono vincolati a negare effetti extraterritoriali degli atti di governo emanati in un territorio illegittimamente acquistato e sempre che l’acquisto sia contestato dalla più gran parte dei membri della comunità internazionale. Ciò implica il diniego di riconoscimento di atti emanati in quel territorio quali, ad esempio, sentenze o leggi.

sovranità permanente sulle risorse naturali: diritto di uno Stato a gestire in piena autonomia le proprie risorse. Tale diritto è ribadito dai principi del nuovo ordine economico internazionale, fortemente voluto dai Pvs. La strada per un consapevole e responsabile sviluppo dei paesi più poveri è stata più volte indicata dall’Assemblea Generale delle N.U. (AG) (ris. 12 – 12 – 1974 n. 3281 – XXIX, ris. 1 – 5 – 1974 n. 3210 SsovranitàVI). Nelle sue risoluzioni l’AG ha espresso il principio secondo il quale ogni Stato possiede ed esercita liberamente una sovranità completa e permanente su tutte le ricchezze, risorse naturali e attività economiche. Ogni Stato ha, quindi, la libertà di scegliere il proprio regime economico in conformità alla volontà del suo popolo.

sovranità territoriale: diritto di ogni Stato di esercitare in modo esclusivo il potere di governo sulla propria comunità territoriale, cioè sugli individui (e sui loro beni) che si trovano nell’ambito territoriale; diritto di ciascuno Stato di escludere da determinate sfere ogni attività coercitiva straniera. Di sovranità dello Stato si può parlare sia in riferimento dell’ordinamento dello Stato (in questo caso la si intende come originarietà dell’ordinamento) sia in riferimento alla persona giuridica; in quest’ultimo caso sovranità significa potestà assoluta di governo. Tale potestà connota l’indipendenza della persona Stato rispetto agli altri soggetti o persone giuridiche, sia di diritto interno che di diritto internazionale. Nel diritto internazionale rileva la sovranità sovranità esterna, quella che si esplicita nei confronti di altri Stati; essa si sostanzia nell’effettiva e concreta autonomia che ciascuno Stato, in virtù della propria originarietà , possiede.


Source rules      |      Sovrimposta


 
.