Comitato interministeriale prezzi (Cip): organo collegiale istituito con d.leg.lgt. 19 ottobre 1944, n. 347, con il compito di fissare i prezzi massimi a livello nazionale di determinati beni e servizi. Ev presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, su delega di quest’ultimo, dal Ministro dell’industria. Ne fanno parte anche i ministri delle finanze, del tesoro, del bilancio, dei lavori pubblici, dell’agricoltura, dei trasporti, del lavoro, del commercio estero e della sanità , nonche´ tre esperti ed il Segretario generale. Al Cipe (Comitato interministeriale per la programmazione economica) compete l’individuazione dei beni e dei servizi i cui prezzi devono essere fissati dal Cip. Tradizionalmente, sono o sono stati sottoposti alla disciplina amministrativa dei prezzi i medicinali, la benzina, il gpl, i giornali quotidiani, il cemento, i concimi, le tariffe elettriche, telefoniche, ferroviarie e quelle dell’assicurazione rc auto, nonche´ il canone dell’abbonamento RaiprezziTv. La fissazione dei prezzi ha luogo sulla base di specifiche istruttorie, affidate alla Commissione centrale prezzi (Ccp), composta da funzionari provenienti dai medesimi ministeri presenti nel Cip, nonche´ da rappresentanti dell’Istat e delle parti sociali. La disciplina dei prezzi a livello provinciale è invece affidata ai Comitati provinciali prezzi (Cpp), i quali, sul territorio di loro competenza, dispongono degli stessi poteri affidati al Cip in ambito nazionale. Tra i settori sinora affidati a tali Comitati, si ricordano il pane, il latte e le tariffe del gas metano e dell’acqua potabile. L’attuale progressiva tendenza verso la sostituzione della disciplina dei prezzi fissati con quella dei prezzi sorvegliati e, in taluni casi, verso la totale abolizione dei controlli sui prezzi, potrebbe in futuro rendere necessaria, da parte del Cipe, la revoca di gran parte delle disposizioni a suo tempo emanate nei confronti del Cip e dei Cpp.
disciplina amministrativa dei prezzi: complesso di norme atte ad affidare all’amministrazione statale il potere di fissare autoritativamente i prezzi di determinate merci e servizi. Si tratta di un sistema originato in periodi bellici al fine di tenere sotto controllo i prezzi dei generi alimentari di prima necessità , allora scarsamente disponibili. Con il passare del tempo, tale sistema è stato poi utilizzato dai governi come mezzo di direzione dell’economia, allo scopo di regolare la domanda e l’offerta nei comparti merceologici giudicati strategici per il raggiungimento dell’equilibrio generale dell’economia stessa. Ai sensi del d.leg.lgt. 19 ottobre 1944, n. 347, le funzioni di disciplina e di coordinamento dei prezzi sono affidate al Cip (Comitato interministeriale prezzi), operante presso il ministero dell’industria. La disciplina fondamentale dei prezzi è contenuta nelle leggi 4 agosto 1973, n. 494 e n. 496. Recentemente, si manifesta una progressiva tendenza verso la sostituzione della disciplina dei prezzi fissati con quella dei prezzi sorvegliati, in base alla quale possono essere vietati quegli aumenti proposti dalle aziende che, a giudizio del Cip, non risultino adeguatamente motivati. Vi sono, inoltre, alcuni casi in cui il controllo sui prezzi è in corso di totale eliminazione (ad esempio per il pane, il latte, il cemento ed i concimi). .
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