Enciclopedia giuridica

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z




Prezzo



prezzo dei mercuriali: v. prezzo della vendita.

prezzo della vendita: il prezzo prezzo può essere determinato dal contratto o può essere dal contratto affidato alla determinazione di un terzo, eletto nel contratto o da eleggere successivamente (art. 1473, comma 1o, c.c.). Ma, se il terzo non accetta l’incarico o se le parti non si accordano per la sua nomina, questa è fatta dal presidente del tribunale su richiesta di una delle parti (art. 1473, comma 2o, c.c.). C’è qui una deviazione rispetto ai principi generali, suggerita dall’esigenza di favorire la circolazione dei beni: se le parti si sono rimesse al mero arbitrio del terzo e questi non accetta l’incarico, il contratto non è nullo (come esigerebbe l’art. 1349, comma 2o, c.c.) (v. arbitraggio), ed alla determinazione del prezzo provvede la persona nominata dal presidente del tribunale. In altri tre casi la vendita è valida, in deroga ai principi generali, nonostante la mancata determinazione del prezzo (ossia dell’oggetto del contratto): 1) se si tratta di cose che il venditore vende abitualmente (è , ad esempio, il caso del gestore di un negozio di vendita al minuto): vale qui il prezzo normalmente praticato dal venditore (art. 1474, comma 1o, c.c.); 2) se si tratta di cose che hanno un prezzo di borsa o di mercato: vale il prezzo dei listini o delle mercuriali (art. 1474, comma 2o, c.c.); 3) se le parti si sono riferite al giusto prezzo: qui, se non appaiono applicabili i criteri precedenti, il prezzo è fissato da un terzo nominato dal presidente del tribunale (art. 1474, comma 3o, c.c.).

prezzo dell’avviamento: v. avviamento.

prezzo di listino di borsa: v. prezzo della vendita.


Prezzi      |      Prigionieri di guerra


 
.