Legittimi combattenti i quali, se catturati dal nemico, hanno diritto ad un determinato trattamento per essi previsto dal diritto bellico e, quindi, all’applicazione delle norme del diritto umanitario di guerra. La terza Convenzione di Ginevra del 1949 ha attribuito lo status di prigionieri di guerra: a) ai combattenti privilegiati; b) ai membri dei movimenti di resistenza organizzati, appartenenti ad una delle parti in conflitto ed operanti anche in territorio occupato; c) ai membri delle forze armate regolari che dipendono da un Governo o da un’autorità non riconosciuti dalla potenza detentrice. Quest’ultima disposizione, che trae origine dall’esperienza delle forze francesi del generale de Gaulle durante la seconda Guerra mondiale, accorda lo status di prigioniero di guerra solo alle forze regolari, che professino la propria appartenenza ad un’autorità o ad un Governo non riconosciuti dalla potenza detentrice: si può trattare di un Governo in esilio ovvero di due Governi che pretendono di rappresentare una stessa parte in conflitto, come avvenne in Italia dopo il settembre 1943. V. anche jus in bello.
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