Enciclopedia giuridica

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Prepensionamento

Per prepensionamento s’intende la possibilità di godere della pensione di vecchiaia prima dell’età prevista. Nell’impiego dello Stato questa possibilità era riconosciuta normalmente, in quanto la pensione poteva essere conseguita non solo con il raggiungimento dell’età pensionabile (v. età , prepensionamento pensionabile), ma anche dopo venti anni di servizio (ovvero i famosi diciannove anni, sei mesi e un giorno), con possibilità di abbuono fino a cinque anni: sono le ‘pensioni baby’, ormai fortemente contestate. Nel lavoro privato, invece, era sempre necessario raggiungere l’età pensionabile, normalmente fissata in 55 anni per le donne e 60 per gli uomini (oppure era necessario raggiungere i 35 anni di lavoro effettivo: c.d. pensione di anzianità ). A partire dal 1981 però, a seguito di accordi sindacali, sono state via via emanate leggi sempre definite eccezionali, che hanno previsto la possibilità di pensionamento nel lavoro privato con anticipo di vari anni (normalmente 5), accreditati a carico dello Stato come se fossero stati lavorati. Si è venuta creando allora una legislazione frammentaria e confusionaria, sempre a termine (normalmente a fine anno), per decreti legge convertiti solo dopo numerose o numerosissime reiterazioni; di solito si sono avute le proroghe dell’ultimo momento, e quindi urgenti, ma qualche volta le proroghe sono mancate, salvo prevederle dopo un certo tempo con effetto retroattivo. Insomma, per i prepensionamenti nel settore privato la regola è stata l’incertezza. Si può dire però che, attraverso i prepensionamenti, nel settore privato si è avuto un esodo di dimensioni enormi, che probabilmente è andato a nutrire l’area di disponibilità al lavoro irregolare. Inizialmente, con la l. 23 aprile 1981, n. 155, i prepensionamenti erano previsti per l’industria, per i dirigenti industriali, per i dipendenti delle imprese dello spettacolo e minerarie; poi essi sono stati estesi ai dipendenti dell’editoria e ai giornalisti (solo per queste categorie la legislazione non è a termine e quindi l’istituto è stabile); quindi è stata fatta una legge specifica per la siderurgia, prima compresa nell’industria. Man mano vi sono state ulteriori estensioni: ai portuali, per cui il prepensionamento ha assunto la caratteristica dell’obbligatorietà , ai dipendenti del trasporto marittimo, ai dipendenti di imprese edili con più di cento dipendenti, a quelli dell’Ente ferrovie dello Stato. Mentre all’inizio il beneficio era quasi generalizzato, con l’andar del tempo, ma dopo un esodo già enorme, sono stati imposti requisiti sempre più rigorosi; in particolare era richiesto il pagamento da parte delle imprese della metà del costo del prepensionamento. Agli inizi degli anni ‘90, senza ulteriori proroghe della precedente legislazione a termine, sembrava che i prepensionamenti dovessero morire. La l. n. 223 del 1991 ha previsto un nuovo prepensionamento, ma con la promessa implicita che sarebbe stata l’ultima volta; soprattutto, la l. n. 223 ha istituito la cosiddetta mobilità lunga (prima a termine e poi prorogata) per ora fino al 1994), che svolge le stesse funzioni dei prepensionamenti, ma a costi più bassi per gli imprenditori e con prestazioni che possono essere anche migliori per i lavoratori. I prepensionamenti della l. n. 223 del 1991 erano in un numero predeterminato per le imprese industriali di interesse nazionale ad alta innovazione tecnologica, competitività mondiale, capacità innovativa, nonche´ per le imprese private dei settori siderurgico e cantieristico e per le imprese a partecipazione statale dei settori alluminio ed elettromeccanico. Il caso è stato pensato espressamente per la Olivetti e altri grandi gruppi (Fiat). L’anticipo era previsto non solo, come consueto, rispetto alla pensione di vecchiaia e quindi con un anticipo dell’età pensionabile, ma anche rispetto alla pensione di anzianità e quindi con un anticipo a prescindere dall’età , per il raggiungimento dei 35 anni di contributi effettivi. Come per il passato, i prepensionamenti erano ammessi per crisi o ristrutturazioni aziendali, dietro delibera del Cipe (prima il Cipi). Dopo ulteriori proroghe, però , anche i prepensionamenti della l. n. 223 del 1991 erano cessati e sembrava quindi che lo strumento dovesse essere messo da parte della l. n. 223 del 1991 è rimasto, stabile, solo lo speciale prepensionamento progressivo, con il passaggio al lavoro a tempo parziale, che però è stato utilizzato molto poco). Negli ultimi anni sono esplosi particolari casi sociali, con cui sono tornati i prepensionamenti, con prestazioni migliori di quelli della cosiddetta mobilità lunga. In singoli casi speciali sono diventati tanto numerosi, da diventare generali: ne usufruiscono ad esempio i dipendenti dell’Eni, della Telecom, della siderurgia (in crisi ormai perenne), di Alitalia e Ati, dell’Efim, i marittimi e i gruppi portuali ecc. Inoltre la l. 19 luglio 1994, n. 451, ha previsto un nuovo prepensionamento generale, che però ha finito per coinvolgere quasi esclusivamente la Fiat. In generale questi ultimi prepensionamenti sono a termine, ma non è difficile prevedere proroghe. La politica dei prepensionamenti ha finito per deteriorare fortemente il mercato del lavoro, perche´ non è credibile che persone relativamente giovani rimangano relegate effettivamente nella completa inattività (il prepensionamento è incompatibile con tutto) ed è presumibile che i prepensionati costituiscano la maggiore area di disponibilità al lavoro irregolare. Inoltre i prepensionamenti sono in clamorosa contraddizione con i progetti di spostare in avanti i limiti dell’età pensionabile. Da sottolineare, infine, il fatto che l’art. 9 quater della l. 19 luglio 1993, n. 236, ha previsto la possibilità del prepensionamento anche per i dipendenti dei partiti politici che possiedano almeno 28 anni di anzianità assicurativa e contributiva.


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