Con il nome di potestà tributaria si intende indicare il potere dello Stato di introdurre norme tributarie mediante sue leggi. Si tratta di un potere che deve essere ben distinto rispetto al potere di spettanza dell’Amministrazione finanziaria di applicare le norme tributarie nei confronti di singoli contribuenti. La potestà tributaria ha pertanto un contenuto politico, concretizzandosi nei giudizi di valore emessi dal legislatore riguardo ai tributi da introdurre. Naturalmente ciò non vuol dire che le scelte contenute nella legge siano del tutto libere, essendo previsti alcuni principi di carattere costituzionale cui il legislatore è tenuto a conformarsi (v. riserva di legge; capacità contributiva). Il trasferimento o l’attribuzione del potere legislativo in materia tributaria dallo Stato alle Regioni (o altri enti locali) è ammissibile nel rispetto della Costituzione e delle altre leggi statali.
potestà tributaria delle province e dei comuni: potestà normativa ai sensi dell’art. 119 Cost. di imporre autonomi tributi per attività o prestazioni rese e per l’uso del territorio (tassa per l’occupazione degli spazi ed aree pubbliche; imposta sulla pubblicità ; contributo di urbanizzazione), per gli oneri di tutela ambientale (tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani oppure per ragioni comunque perequative (tassa sui cani, imposta comunale per l’esercizio di imprese, arti e professioni). .
potestà tributaria delle regioni: potestà normativa ai sensi dell’art. 119 Cost. di imporre tributi propri (imposta sulle concessioni statali sui beni demaniali, tassa sulle concessioni regionali, tassa di circolazione, tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche ed altri tributi autonomi previsti nei singoli Statuti per le Regioni a Statuto speciale) mediante norme secondarie che si affianca alla possibilità di beneficiare di quote di tributi o erariali (imposte di fabbricazione, imposta di consumo dei tabacchi) oppure acquisisti al bilancio dello stato (imposta locale sui redditi; reddito dominicale ed agrario dei terreni e reddito dei fabbricati) mediante la costituzione di un fondo comune ripartito fra le diverse regioni secondo parametri legislativi.
Potestà | | | Poveri |