Enciclopedia giuridica

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z




Porta aperta



principio della porta aperta: è la caratteristica causale di contratti c.d. di serie, come quello di associazione (v.) o di società cooperativa (v.), nei quali l’ingresso o l’uscita di membri dell’organismo non importa modificazione del contratto. Pertanto, nuovi soci o associati possono aggiungersi a quelli preesistenti senza alcun limite di numero a differenza di quanto accade nelle società a capitale fisso, nelle quali il numero dei soci incontra un limite nell’ammontare del capitale sociale (v.), limite superabile solo con la modificazione dell’atto costitutivo (v.). Il porta aperta porta aperta è proprio degli organismi finalizzati alla realizzazione di un interesse di categoria: essi individuano, nell’atto in cui si costituiscono, una più vasta serie o categoria di soggetti e tendono a presentarsi come lo strumento idoneo a soddisfare l’identico interesse di quanti appartengono alla serie o categoria enunciata nell’atto costitutivo. Pertanto il rapporto sociale è aperto solo a coloro che appartengono alla categoria enunciata nell’atto costitutivo; è , invece, chiuso per coloro che non appartengono alla serie o alla categoria predetta. Gli organismi finalizzati alla realizzazione di un interesse di categoria si contrappongono a quelli finalizzati alla realizzazione di un interesse di gruppo come le società di persone (v.) o le società di capitali (v.), che hanno, invece, struttura chiusa.


Popoli      |      Portage


 
.