Ev il catasto (v.) che censisce gli immobili urbani. Sono considerati immobili urbani, in via di prima approssimazione i fabbricati e le altre costruzioni stabili non censite al catasto rustico (art. 1 r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652). Una più compiuta definizione degli immobili urbani è data dall’art. 4 del r.d. n. 652 del 1939, ai sensi del quale: si considerano come immobili urbani i fabbricati e le costruzioni stabili di qualunque materiale costituite, diversi dai fabbricati rurali. Sono considerate costruzioni stabili anche gli edifici sospesi o galleggianti, stabilimenti assicurati al suolo. L’art. 39, comma 1o, del d.p.r. 1o dicembre 1949, n. 1142 (contenente il regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano), definisce come fabbricati rurali da escludersi dall’accertamento nel nuovo catasto edilizio urbano le costruzioni e porzioni di costruzioni con i loro accessori appartenenti allo stesso proprietario dei terreni cui servono e siano inoltre destinati: a) all’abitazione di coloro che attendono con il proprio lavoro alla manuale coltivazione della terra, ritenendosi per tali anche i guardiani o custodi dei fondi, del bestiame e degli edifici rurali, nonche´ coloro che con il nome di capi squadra, sorveglianti, compari o altro equivalente, conducono o assistono materialmente i giornalieri e gli operai; b) al ricovero del bestiame necessario per quella coltivazione o alimentato da quei terreni; c) alla conservazione e prima manipolazione dei prodotti agrari dei terreni, nonche´ alla custodia e conservazione delle macchine e degli attrezzi che servono alla coltivazione dei terreni medesimi. In particolare l’art. 1, comma 5o, del d.l. 27 aprile 1990, n. 90, convertito con la l. 26 giugno 1990, n. 165, così come modificato dall’art. 70, comma 4o, della l. 30 dicembre 1991, n. 413, dispone che le costruzioni o porzioni di costruzioni attualmente iscritte al nuovo catasto terreni come rurali, destinate invece ad abitazione di persone e quindi ad uso diverso da quello indicato nella lett. a del comma 1o dell’art. 39 del t.u. delle imposte sui redditi, approvato con d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, devono essere iscritte al catasto edilizio urbano entro il 31 dicembre 1993. A sua volta l’art. 39, comma 1o, lett. a, del d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917, dispone che non si considerano produttive di reddito di fabbricati le costruzioni o porzioni di costruzioni rurali, e relative pertinenze, appartenenti al possessore o all’affittuario dei terreni cui servono e destinate alla abitazione delle persone addette alla coltivazione della terra, alla custodia dei fondi, del bestiame e degli edifici rurali e alla vigilanza dei lavoratori agricoli, nonche´ dei familiari conviventi a loro carico, sempre che le caratteristiche dell’immobile siano rispondenti alle esigenze delle attività esercitate. Nel caso di fabbricato in parte rurale, ai sensi dell’art. 39, comma 1o, d.p.r. n. 1142 del 1949, ed in parte urbano, sarà accertata nel nuovo catasto edilizio urbano la sola parte urbana (art. 39, comma 2o, d.p.r. n. 1142 del 1949). La base di accertamento nel nuovo catasto edilizio urbano è costituita dall’unità immobiliare urbana, definita dall’art. 5 r.d.l. n. 652 del 1939 come ogni parte di immobile che, nello stato in cui si trova, è di per se stessa utile ed adatta a produrre un reddito proprio. L’art. 40 d.p.r. n. 1142 del 1949 specifica ulteriormente che si accerta come distinta unità immobiliare urbana ogni fabbricato, o porzione di fabbricato od insieme di fabbricati che appartenga allo stesso proprietario e che, nello stato in cui si trova, rappresenta, secondo l’uso locale, un cespite indipendente. Il nuovo catasto edilizio urbano è costituito dalle partite, dallo schedario dei possessori, schedario dei numeri di mappa e della mappa urbana (art. 16, comma 2o, r.d.l. n. 652 del 1939).
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