Ev una delle componenti del danno (v.) che il debitore inadempiente (v. inadempimento) deve risarcire al creditore (v. risarcimento del danno, lucro cessante per inadempimento) o che il responsabile di un fatto illecito (v. fatti illeciti) deve risarcire al danneggiato (artt. 1223 e 2056 c.c.). Il lucro cessante consiste nel mancato guadagno: il grossista, ad esempio, è inadempiente all’obbligazione di rifornire il commerciante al minuto, e dovrà risarcirgli quale lucro cessante il guadagno che il secondo sperava di ricavare dalla rivendita delle merci; il produttore di macchine industriali ha fornito all’imprenditore una macchina difettosa, cagionando l’interruzione del ciclo produttivo: il lucro cessante sarà pari al mancato ricavo aziendale nel periodo necessario per procurarsi altra macchina. Ancora: le merci perite durante il trasporto erano beni produttivi, ad esempio macchine industriali, e il lucro cessante è qui la somma che il creditore ha perduto per la mancata utilizzazione, delle macchine per tutto il tempo occorrente per procurarsene altre. Il lucro cessante può superare il valore di scambio della cosa oggetto del contratto inadempiuto, dovendosi avere riguardo al suo valore d’uso, ossia al guadagno che il creditore avrebbe ricavato dal suo impiego. Specifica del fatto illecito è la norma, dettata dall’art. 2056, comma 2o, c.c., secondo la quale il lucro cessante è valutato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze del caso; norma che viene applicata con questo principiolucro cessanteguida: il lucro cessante è risarcibile quando, sulla base della proiezione di situazioni già esistenti, appare ragionevole prevedere che il danno si produrrà nel futuro. V. anche danno, lucro cessante emergente.
lucro cessante come danno futuro: il lucro cessante è sempre danno futuro, basato sulla valutazione presente del suo probabile verificarsi; il danno emergente (v. danno, lucro cessante emergente), per contro, può essere sia danno presente sia danno futuro. Ev danno futuro il mancato guadagno spettante al lavoratore colpito da invalidità permanente che lo renda totalmente o parzialmente inabile al lavoro: il lucro cessante dovutogli corrisponderà alle somme che avrebbe percepito per tutto il tempo della sua residua vita lavorativa. Ma è danno futuro, sebbene sia danno emergente e non lucro cessante, il costo che l’infortunato dovrà affrontare, per tutto il tempo della sua vita residua, per aver perduto a causa dell’infortunio la propria autosufficienza ed essere costretto a servirsi dell’assistenza altrui.
valutazione equitativa del lucro cessante: quando il lucro cessante non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa (art. 1226 c.c.). Il criterio che ispira la disposizione è che la difficoltà per il creditore di provare l’ammontare del danno, quando è certo che il danno si è verificato, non deve andare a vantaggio del debitore inadempiente. La valutazione equitativa in parola non è , ovviamente, una valutazione etica, basata sul concetto che ha il giudice del giusto ristoro del danno: è , invece, una valutazione economica, basata sulla considerazione delle situazioni di mercato.
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