Enciclopedia giuridica

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z




Libertà di riunione

Si ha riunione in caso di volontaria compresenza di più persone in uno stesso luogo, previo accordo tra i partecipanti o su invito dei promotori, al fine di soddisfare un interesse comune. La plurisoggettività e la presenza di uno scopo comune sono caratteristiche relative anche alla associazione dalla quale la riunione si differenzia essenzialmente per l’assenza del vincolo ideale che intercorre invece tra i soci. Il fatto che la riunione consista in un raggruppamento di persone non stabile (al contrario dell’associazione), e però non occasionale (altrimenti si avrebbe assembramento), sembra quindi essere conseguenza dell’esistenza del vincolo meramente fisico e materiale intercorrente tra le persone riunite. Il diritto di stare fisicamente insieme ad altri è tutelato dall’art. 17 Cost., purche´ sia esercitato pacificamente e senza armi. Al pari di ogni altro diritto di libertà esso implica la possibilità di limiti e condizioni, onde evitare che il suo esercizio possa avvenire in modo socialmente dannoso o pericoloso (v. Corte cost. sent. n. 15 del 1973). L’art. 17 Cost. disciplina il diritto di riunione al fine del suo pacifico svolgimento e non si preoccupa di disciplinare quali siano le attività finali esercitabili, potendo configurarsi la libertà di riunione come libertà strumentale rispetto all’esercizio di altre libertà (quali, ad es., la libertà di domicilio, di manifestazione del pensiero, di associazione ecc.). L’attività svolta nel corso della riunione non rientra quindi nella tutela dell’art. 17. La compresenza fisica di più persone implica la possibilità di uno scontro tra i partecipanti, e quindi di disordine pubblico. Si giustifica in tal modo sia la tutela del diritto di riunione solo in quanto esercitato pacificamente (l’assenza di pacificità è causa attuale di disordine) e senz’armi (la presenza di armi è indice di eventuale, probabile disordine), sia la distinzione tra riunione in luogo pubblico, aperto al pubblico e in luogo privato.

libertà di riunione in luogo aperto al pubblico: per le riunioni in luogo aperto al pubblico, ossia in luogo nel quale l’accesso è consentito a determinate condizioni (es. cinema, teatro, stadio), non è richiesto preavviso. La possibilità di controlli preventivi richiesti dalla pubblica autorità (es. controllo preventivo sulla sicurezza dell’edificio in cui deve eseguirsi uno spettacolo) non contrasta con l’art. 17 Cost., purche´ non sia utilizzata come mero pretesto per impedire lo svolgimento della riunione. Se dunque deve essere escluso il potere amministrativo di divieto, tuttavia per motivi di sicurezza e incolumità pubblica anche le riunioni in luogo aperto al pubblico possono essere sciolte.

libertà di riunione in luogo privato: per le riunioni in luogo privato, ossia in luogo in cui possono accedere solo le persone invitate espressamente dal titolare dello ius admittendi, non è , a maggior ragione, richiesto preavviso. In tal caso trova applicazione anche la garanzia della libertà di domicilio (art. 14 Cost.). Lo scioglimento potrà essere disposto in conseguenza di ispezioni, perquisizioni, sequestri ovvero di provvedimenti restrittivi della libertà personale conseguenti a ispezioni o perquisizioni domiciliari.

libertà di riunione in luogo pubblico: la riunione in luogo pubblico, ossia in luogo destinato ad essere utilizzato dalla generalità delle persone (ad es. una piazza), presenta in re ipsa una maggiore pericolosità e giustifica l’obbligo del preavviso al questore nonche´ la possibilità del divieto preventivo per comprovati motivi di sicurezza e incolumità pubblica. Lo scioglimento della riunione potrà essere disposto dal questore solo in caso di impacificità o di notevole probabilità di pericolo per la sicurezza pubblica. L’omesso preavviso, ove non ricorrano tali condizioni, non può costituire motivo di divieto della riunione.


Libertà di opinione      |      Libertà e diritti sindacali


 
.