incapacità di agire: v. capacità di agire.
incapacità legale: è una causa di annullabilità (v.) del contratto. Sono legalmente incapaci di contrarre coloro che non hanno ancora acquistato la capacità di agire e coloro che, avendola acquistata, l’hanno successivamente perduta: sono i minori (v. minore) di diciotto anni (art. 2 c.c.) e gli infermi di mente che, con sentenza dell’autorità giudiziaria, siano stati interdetti (v. interdizione) (art. 414 c.c.), nonche´ i condannati all’ergastolo, in stato di interdizione legale (art. 32 c.p.). Sono, ancora, parzialmente privi della capacità di contrattare i minori che, per effetto del matrimonio, abbiano conseguito l’emancipazione (v. emancipato) (art. 390 c.c.) e i parziali infermi di mente che, con sentenza, siano stati inabilitati (v. inabilitazione) (art. 415 c.c.): questi possono validamente compiere atti di ordinaria amministrazione; non possono compiere atti di amministrazione straordinaria del loro patrimonio. Il contratto concluso dall’incapace legale di agire è annullabile (art. 1425, comma 1o, c.c.): e l’annullamento può essere domandato al giudice: a) da chi eserciti la potestà sul minore (genitori) o la tutela sul minore o sull’interdetto (tutore); b) dallo stesso minore o emancipato o interdetto o inabilitato, una volta raggiunta la maggiore età o una volta revocato dall’autorità giudiziaria lo stato di interdizione o di inabilitazione; c) dagli eredi o aventi causa del minore (artt. 322, 377, 396, 427 c.c.); d) da qualunque interessato, nel caso dell’interdizione legale (art. 1441, comma 2o, c.c.). Il contratto del minore non può però essere annullato se il minore ha, con raggiri, occultato la sua età (art. 1426 c.c.): occorrono raggiri, come ad esempio la falsificazione dei documenti di identità , che abbiano indotto in errore l’altro contraente; non basta, invece, la semplice dichiarazione del minore di essere già maggiorenne, ne´ tanto meno il tacere la propria età . Di fronte a questi casi si potrebbe dire, ragionando con logica astratta che nel contratto dell’incapace (come il contratto del folle, fuggito dal reparto psichiatrico dell’ospedale) manca del tutto la volontà di una parte (la quale è , come ha accertato la sentenza di interdizione, totalmente incapace di volere) e che manca, perciò , il requisito dell’accordo delle parti, richiesto dagli artt. 1325 e 1418, comma 2o, c.c., a pena di nullità (v.) del contratto. Ma qui le esigenze di protezione dell’autonomia contrattuale (v.), che imporrebbero la nullità del contratto non voluto, come è il contratto concluso dall’incapace, sono coordinate con altre esigenze che sono attinenti alla sicurezza della circolazione dei beni e che consigliano di contenere il più possibile i casi di nullità del contratto: molti non comprerebbero o non venderebbero se il contratto da essi concluso restasse esposto, senza limiti di tempo, all’azione di nullità di un qualsiasi interessato. L’equilibrio fra queste opposte esigenze è realizzato considerando il contratto dell’incapace, anziche´ nullo, solo annullabile su istanza dei soggetti espressamente legittimati all’azione; e l’annullamento del contratto può essere domandato solo entro cinque anni dalla sua data o, se chiesto dall’incapace, dalla cessazione dello stato di incapacità . In nessun caso l’annullamento del contratto può essere chiesto, a causa dell’incapacità di una parte, dall’altro contraente capace: l’annullabilità del contratto è prevista a protezione dell’incapace (e dei suoi aventi causa: ad esempio, di chi ha validamente acquistato dall’incapace, rappresentato dal tutore, un immobile sul quale l’incapace aveva validamente costituito l’altrui diritto di usufrutto); il contraente capace non ha alcuna giustificabile ragione per invocarla. Si intende poi che, se una proposta contrattuale venisse accettata da una bambino di pochi anni (che rispondesse affermativamente a chi gli chiedesse di permutare un oggetto di grande valore con un giocattolo), non si potrebbe dire di essere in presenza di un contratto annullabile per incapacità di agire, ma piuttosto di un contratto inesistente (v. contratto, incapacità inesistente), neppure identificabile come tale.
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