divieto di impianti audiovisivi ed informatici di controllo: il nostro ordinamento, ponendosi l’obiettivo di reprimere le forme di esercizio del potere imprenditoriale lesive dei diritti della personalità (in particolare la libertà e la dignità della persona), ha disciplinato una serie di controlli della forza lavoro, riconducendo lo stato di soggezione del prestatore entro limiti compatibili con il rispetto di quei beni (cfr. artt. 3, 5, 6, 8, 11 statuto dei lavoratori.; v. controlli, impianti audiovisivi ed informatici di controllo sull’adempimento della prestazione di lavoro). In quest’ottica l’art. 4 statuto dei lavoratori vieta l’utilizzo di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, consentendone l’installazione solo in quanto giustificata da esigenze organizzative, produttive o di sicurezza del lavoro (c.d. controllo preterintenzionale) e condizionatamente al raggiungimento di un accordo con le rappresentanze sindacali aziendali (v.) o, in mancanza di accordo, su autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro (il quale detterà , ove occorra, le modalità per l’uso di tali impianti). Secondo la giurisprudenza il divieto in esame non è escluso ne´ dalla circostanza che le apparecchiature siano installate ma non funzionanti, ne´ dall’eventuale preavviso dato ai lavoratori, ne´ dal fatto che il controllo sia discontinuo poiche´ esercitato in locali solo saltuariamente frequentati dalle maestranze. Fino a qualche tempo fa il problema del controllo a distanza si poneva tipicamente nel caso di installazione di impianti di monitoraggio e di telecamere, veri e propri impianti audiovisivi, secondo la rubrica dell’art. 4 statuto dei lavoratori; oggi l’applicazione di più sofisticate tecnologie meccaniche e informatiche (apparecchi Kienzie, centraline telefoniche, lettori di budgets, videoterminali, computers ecc.) consente una perfetta compenetrazione all’interno dello stesso macchinario delle funzioni di produzione e di controllo e, di conseguenza, una conoscenza sistematica dei dati relativi all’attività lato sensu del lavoratore. Per ciò che attiene a questo tipo di lavorazione è necessario, quindi, valutare attentamente se vi siano le citate ragioni oggettive che giustificano la permanenza, nei moduli di funzionamento della macchina, anche della funzione di controllo, ovvero adottare chiavi di accesso di gruppo o di reparto al videoterminale, eliminando in tal modo la possibilità di identificare il singolo lavoratore e riservando la possibilità di una tale individuazione solo ai programmi, ai dati e alle operazioni particolarmente riservate. La materia è oggetto di regolamentazione anche da parte della contrattazione collettiva (v.), che stabilisce specifici diritti di partecipazione (v.) dei lavoratori in ordine all’introduzione di sistemi informativi idonei a fornire all’impresa dati personali.
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