In linea di principio il valore della prestazione e della controprestazione nel loro reciproco rapporto è irrilevante per il diritto, la materia essendo rimessa alla autonomia contrattuale, salvo che non ricorrano gli specifici estremi della rescissione del contratto (v. rescissione, equilibrio contrattuale del contratto). Da qualche tempo tuttavia la giurisprudenza si mostra sensibile alla congruità dello scambio contrattuale: è stato affermato dalla Cassazione che fra le prestazioni contrattuali non deve sussistere una stridente sproporzione, pena la nullità del contratto per mancanza di causa (v.). Non è neppure mancata una sentenza che si è espressa in termini di necessaria presenza nel contratto di una tendenziale equivalenza delle prestazioni. Tutto ciò vale sia per il caso di originario squilibrio fra le prestazioni, sia per il caso di squilibrio sopravvenuto e provocato dall’insorgere di eventi imprevedibili al momento della conclusione del contratto. In questo secondo ordine di casi soccorrono le figure della eccessiva onerosità sopravvenuta (v. risoluzione del contratto, equilibrio contrattuale per eccessiva onerosità sopravvenuta), della presupposizione (v.) e della rettifica del contratto (v. rettifica, equilibrio contrattuale del contratto). In common law e, per influsso di questo, nei principi regolatori dei contratti internazionali valgono le figure della gross disparity, corrispondente allo squilibrio originario fra le prestazioni, e dell’hardship (v. hardship), corrispondente allo squilibrio sopravvenuto e dipendente da cause imprevedibili
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