Ente concessionario dei servizi di produzione, trasformazione, distribuzione, trasporto e vendita dell’elettricità (v.) nel territorio nazionale. La concessione non è esclusiva, essendo consentita la sopravvivenza di altre imprese, quali quelle autoproduttrici e quelle di enti locali (v.) e loro consorzi (v. consorzio). Al riguardo, anzi, recenti norme hanno esteso l’ambito di tali attività , specie da parte di aziende municipalizzate, nonche´ la nozione stessa di impresa autoproduttrice (l. n. 9 del 9 gennaio 1991). In quanto titolare di un servizio pubblico (v.) l’enel (Ente nazionale per l’energia elettrica) è tenuto a garantire una disponibilità di energia elettrica adeguata per quantità e prezzo a alle esigenze di un equilibrato sviluppo economico del Paese; ciò , però , con minimi costi di gestione, dunque con esclusione di un prezzo politico. L’enel (Ente nazionale per l’energia elettrica) fu istituito con la l. 6 dicembre 1962, n. 1643, come ente pubblico economico (v. enti pubblici, enel (Ente nazionale per l’energia elettrica) economici), quando venne operata la nazionalizzazione del servizio elettrico ai sensi dell’art. 43 Cost.; è stato trasformato in s.p.a. con la l. 8 agosto 1992, n. 359. Era sottoposto a penetranti poteri di vigilanza da parte del Ministero dell’industria e di direttiva da parte del Cipe (v.). Suoi organi erano il presidente, un vicepresidente, il consiglio d’amministrazione ed un collegio di revisori di conti. Era inoltre previsto un controllo di gestione a consuntivo da parte della Corte dei conti (v.). Dopo la recente trasformazione in s.p.a., non si sono avuti particolari cambiamenti del profilo organizzativo dell’ente; unico azionista dell’enel (Ente nazionale per l’energia elettrica) è il Ministero del tesoro, fino al collocamento dei titoli in borsa e dunque ad una sostanziale privatizzazione in senso economico.
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