Enciclopedia giuridica

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Nazionalizzazione



nazionalizzazione nel diritto internazionale: misura restrittiva disposta da uno Stato rispetto a beni di persone appartenenti ad un altro Stato, situati nell’ambito territoriale del primo. Il diritto internazionale tradizionale individuava i limiti di tale misura nell’esistenza dei seguenti requisiti: a) esistenza di un interesse pubblico dello Stato nazionalizzante; b) divieto di discriminazione in base alla nazionalità ; corresponsione di un indennizzo che, secondo gli Stati occidentali, doveva essere pronto, adeguato ed effettivo. La constatazione di tali requisiti da parte degli Stati in via di sviluppo (Pvs) e l’affermarsi, nel diritto internazionale del principio della sovranità permanente degli Stati sulle risorse naturali (Ris. dell’Assemblea generale delle N.U., 14 dicembre 1962, n. 1803, XVII) hanno contribuito a modificare il regime giuridico nella materia, tanto che oggi è riconosciuta la più ampia libertà allo Stato territoriale che procede ad una nazionalizzazione con l’unico obbligo di corrispondere un adeguato indennizzo, quale equa remunerazione del capitale investito. V. anche investimenti stranieri.

obbligo di indennizzo per nazionalizzazione: v. indennizzo; lumpnazionalizzazionesum agreements.


Nazionalità      |      Nazioni Unite


 
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