Enciclopedia giuridica

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Emigrazione e lavoro italiano all’estero



tutela dell’emigrazione e lavoro italiano all’estero: posto che ogni cittadino di uno stato membro della Cee ha diritto di accedere al lavoro in altro stato membro al pari dei cittadini di questo nel rispetto delle disposizioni legislative ivi vigenti (regolamento Cee n. 1612 del 1968), la l. n. 398 del 1987 detta norme per la tutela dei lavoratori italiani assunti nel territorio per l’esecuzione di opere, commesse o attività lavorative in paesi extracomunitari. La legge contiene disposizioni specifiche in tema di collocamento (v.), prescrivendo liste speciali e un’apposita autorizzazione preventiva all’assunzione da parte del Ministero del lavoro. Il rilascio di tale autorizzazione presuppone un duplice accertamento, l’uno, a carico del Ministero degli affari esteri, circa la sussistenza nei paesi di destinazione di idonee garanzie di sicurezza per il lavoratore, l’altro, del Ministero del lavoro, relativo al trattamento economicoemigrazione e lavoro italiano all’esteronormativo offerto (che non deve essere inferiore a quello previsto dai contratti collettivi vigenti in Italia per la categoria di appartenenza del lavoratore), al tipo di sistemazione logistica, alle misure in materia di sicurezza e igiene del lavoro (v. ambiente ed igiene del lavoro). Qualora le richieste di assunzione siano presentate dai datori di lavoro che hanno depositato i contrattiemigrazione e lavoro italiano all’esterotipo, concordati con i sindacati maggiormente rappresentativi sul piano nazionale (v. sindacato maggiormente rappresentativo), o che vi hanno espressamente aderito, tali domande devono ritenersi accettate se il Ministero del lavoro non provvede nel termine di trenta giorni (prorogabili a novanta) dalla presentazione della richiesta stessa.


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