emissioni radiotelevisive nel diritto internazionale: trasmissioni radio o televisive diffuse per la ricezione del grande pubblico da una nave od una installazione in alto mare in violazione dei regolamenti internazionali, ad esclusione della trasmissione di appelli di pericolo. Costituisce una eccezione prevista dall’art. 109, comma 4o, dalla Convenzione di Montego Bay del 1982, sul diritto del mare, al principio della esclusività del potere di governo dello Stato di bandiera sulle navi. Gli Stati aventi giurisdizione ai sensi di tale articolo (Stato di bandiera della nave emittente; Stato di immatricolazione dell’installazione; Stato della persona che diffonde le trasmissioni non autorizzate; ogni Stato in cui le trasmissioni possono essere captate; ogni Stato in cui le trasmissioni radio autorizzate sono disturbate da dette trasmissioni non autorizzate) possono esercitare in alto mare, mediante l’impiego della propria marina militare, il diritto di visita sulle navi straniere e, se del caso, sequestrare il materiale di trasmissione.
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