Enciclopedia giuridica

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Cooptazione

Ev il modo in cui vengono nominati gli amministratori (v.) di una società di capitali (v.), quando nel corso dell’esercizio vengono a mancare, per rinuncia, uno o più amministratori senza che venga meno la maggioranza del consiglio di amministrazione (v.). In tal caso gli amministratori rimasti provvedono, con propria deliberazione, a sostituire i mancanti che cessano immediatamente dall’ufficio: i consiglieri cooptati restano in carica fino alla prossima assemblea (art. 2386, comma 1o, c.c.). Per effetto della nomina assembleare dei nuovi amministratori quelli cooptati decadono automaticamente, senza necessità di una loro revoca assembleare.


Cooperazione internazionale      |      Copia


 
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