Enciclopedia giuridica

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Copia

Ev la riproduzione del contenuto di un documento.

copia autentica: le copie di atti pubblici, se rilasciate nelle forme prescritte da pubblici depositari a ciò autorizzati, e le copie delle scritture private depositate presso pubblici uffici e spedite da pubblici depositari autorizzati (cosiddette copie autentiche) hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale (artt. 2714, 2715 c.c.); altrimenti il giudice dovrà presumerle conformi all’originale, ove la loro conformità a questo non venga espressamente disconosciuta.

copia fotografica: le copie fotografiche (e fotostatiche) di scritture private hanno la stessa efficacia probatoria delle scritture autentiche, se la loro conformità con l’originale è attestata da un pubblico ufficiale competente o se non è espressamente disconosciuta (art. 2719 c.c.). Ma il disconoscimento non è qui sottoposto agli stessi oneri ne´ ha gli stessi effetti di cui all’art. 215 c.p.c.: il disconoscimento può essere fatto valere in ogni fase del giudizio; d’altra parte, non rende necessario un giudizio di verificazione, potendo la parte interessata provare con ogni mezzo, comprese le presunzioni, la conformità della copia all’originale.

copia ottenuta con procedimenti meccanici o fotografici: l’art. 14, comma 1o, della l. 4 gennaio 1968, n. 15, dispone che le copie autenticate, totali o parziali, di atti e documenti possono essere ottenute, oltre che con i sistemi della redazione a stampa, con scrittura a mano o a macchina, anche con altri procedimenti che diano garanzia della riproduzione fedele e duratura dell’atto o documento. Tali procedimenti sono specificati con d.p.c.m.. Fino all’emanazione di tale decreto continuano ad applicarsi le norme contenute nel d.p.c.m. 3 agosto 1962 e 10 aprile 1966. Tali decreti ammettono i seguenti procedimenti: 1) fotografici in bianco e nero ed a colori; 2) eliocianografici ed eliografici; 3) xerografici e simili; 4) elettrofotografici; 5) termografici; 6) elettrolitici; 7) stampa con apparecchi offset mediante inchiostro indelebile; 8) stampa con duplicatori ad alcool; 9) stampa con duplicatori ad inchiostro indelebile.


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