Enciclopedia giuridica

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Consiglio di Stato

Organo di rilievo costituzionale, in quanto previsto dalla Costituzione ex art. 100, con funzioni di consulenza giuridicoconsiglio di Statoamministrativa e giurisdizionali amministrative quale organo di appello. (Gallo).

adunanza plenaria del consiglio di Stato: presieduta dal presidente del consiglio di Stato e composta da dodici magistrati, esercita esclusivamente funzioni giurisdizionali. Più precisamente, essa interviene a dirimere i contrasti che siano insorti o possano insorgere fra le sezioni e a risolvere le questioni di particolare importanza. L’consiglio di Stato consiglio di Stato decide non solo sull’aspetto di diritto che ha dato luogo al rinvio, possibile per opera di una delle sezioni giurisdizionali o del presidente del Consiglio di Stato, ma su tutta la controversia. (Gallo).

competenza del consiglio di Stato: nell’ambito della funzione consultiva, il consiglio di Stato emana pareri di carattere giuridico ed amministrativo, esprimendosi sulla conformità dell’attività amministrativa alla normativa vigente (profilo di legittimità) ed alle norme non scritte di buona amministrazione (profilo di merito). Tali pareri possono essere facoltativi, quando la P.A. ha la facoltà di chiederli, o obbligatori, quando la P.A. è tenuta a chiederli; questi ultimi si distinguono in vincolanti o non vincolanti, a seconda che la P.A. se ne possa o meno discostare nell’emanazione del provvedimento amministrativo finale. Per quanto concerne le attribuzioni giurisdizionali, il consiglio di Stato, con l’istituzione dei Tar, è divenuto organo di giurisdizione amministrativa di secondo grado, pur rimanendo, in pochissime ipotesi, giudice in unico grado. Fra queste ultime si ricordano, a titolo di esempio, i casi di giudizio di ottemperanza di competenza del consiglio di Stato (v. giudizio di ottemperanza, competenza per il consiglio di Stato) ed i ricorsi contro gli atti di autorità centrali con efficacia nella regione Sicilia e per i quali la competenza del Tar Sicilia è esclusa dalla legge. (Marsilio).

composizione del consiglio di Stato: è strutturato in sei sezioni, le prime tre con funzioni consultive, le altre tre con funzioni giurisdizionali. Ogni sezione consultiva è composta da due presidenti, di cui uno titolare, e da almeno nove consiglieri; ciascuna sezione giurisdizionale è composta, invece, da due presidenti, di cui uno titolare, ai quali però si aggiungono almeno dodici consiglieri. Il consiglio di Stato opera attraverso determinati organi interni che sono: il consiglio di presidenza, il presidente (organo di direzione dell’attività del consiglio di Stato e di vigilanza su tutti gli uffici e sui magistrati amministrativi), il segretario generale (presta la sua attività prevalentemente di assistenza al presidente nell’esercizio delle sue funzioni), l’adunanza generale (composta da tutti i magistrati presso il consiglio di Stato, esercita esclusivamente funzioni consultive), l’adunanza plenaria del consiglio di Stato (v.). (Marsilio).


Consiglio di giustizia amministrativa      |      Consiglio nazionale


 
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