Enciclopedia giuridica

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Consiglio di giustizia amministrativa

Il consiglio di giustizia amministrativa (Cga) è l’organo giurisdizionale amministrativo di secondo grado che svolge funzioni d’appello sulle sentenze del Tar della Sicilia e della sezione staccata di Catania. Il consiglio di giustizia amministrativa, con sede in Palermo, è stato istituito con il d.leg. 6 marzo 1948, n. 654, che ha dato attuazione all’art. 23 dello Statuto regionale siciliano, il quale dispone che gli organi giurisdizionali centrali dello Stato, fra cui il Consiglio di Stato (v.), debbano avere apposite sezioni decentrate per gli affari concernenti la regione. Tuttavia, non sembra che il consiglio di giustizia amministrativa possa ritenersi una sezione staccata del Consiglio di Stato. Infatti, i magistrati del Consiglio di Stato che lo compongono vengono collocati fuori ruolo, ed il presidente del consiglio di giustizia amministrativa non fa parte del consiglio di presidenza del Consiglio di Stato. Il consiglio di giustizia amministrativa è attualmente formato da un presidente di sezione del Consiglio di Stato, che lo presiede, da quattro magistrati del Consiglio di Stato in qualità di consiglieri, e da quattro giuristi scelti fra docenti universitari o avvocati abilitati al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. I quattro membri non togati sono designati dalla Giunta regionale. Tutti i componenti durano in carica sei anni e non possono essere riconfermati, ma soltanto prorogati fino alla nomina ed all’insediamento dei loro successori. Il collegio giudicante è composto dal presidente, da due membri togati e da due membri non togati. Contro le decisioni del consiglio di giustizia amministrativa non è ammesso ricorso al Consiglio di Stato, trattandosi di un organo giurisdizionale di pari grado. Ev invece ammesso ricorso alla Corte di Cassazione. Il consiglio di giustizia amministrativa può peraltro deferire la trattazione di un ricorso all’adunanza plenaria del Consiglio di Stato ove ritenga che vi sia pericolo di contrasti giurisprudenziali con il Consiglio di Stato medesimo. In tal caso partecipano eccezionalmente all’adunanza plenaria anche due magistrati del consiglio di giustizia amministrativa.


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