Ricorre arricchimento senza causa quando tra due soggetti si verifica, senza alcuna giustificazione, uno spostamento patrimoniale tale per cui uno subisca danno e l’altro, correlativamente, si arricchisca. Ev quanto accade nel caso dell’avulsione (v.), quando una porzione di terreno si stacca, lungo un fiume, da un fondo situato a monte e si unisce ad un altro fondo situato a valle ed appartenente a diverso proprietario (art. 944 c.c.). In questo caso, come in altri di questo genere, il danneggiato non ha azione verso chi si è arricchito a suo danno, ne´ a titolo di prezzo di vendita (perche´ nessun contratto di vendita è intercorso tra i due), ne´ in base a un fatto illecito (perche´ nessun fatto illecito può essere attribuito al proprietario del fondo a valle). Oltre che per eventi della natura, casi del genere possono verificarsi anche per fatto dell’uomo; e la casistica giurisprudenziale mette in evidenza casi nei quali all’ingiustificato spostamento patrimoniale non si può porre rimedio con l’azione di ripetizione dell’indebito: a) è il caso di chi abbia eseguito una prestazione di dare sulla base di un contratto poi dichiarato nullo e sia, perciò , privo dell’azione contrattuale per il corrispettivo, ne´ possa ripetere le cose che ha dato perche´ l’accipiens le ha già consumate; b) è il caso, ancora, di chi abbia eseguito, sempre sulla base di un contratto nullo, una prestazione di fare, del cui risultato la controparte ha tratto vantaggio. Si è in presenza, in tutti i casi di questo genere, di un arricchimento senza causa, ossia privo di un titolo che lo giustifichi; e questo arricchimento è dalla legge considerato come fatto di per se´ produttivo di una specifica obbligazione: chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un’altra persona è tenuto, nei limiti dell’arricchimento, a indennizzarla della correlativa diminuzione patrimoniale (art. 2041 c.c.). Quando l’arricchimento abbia per oggetto una cosa determinata, colui che l’ha ricevuta è tenuto a restituirla in natura, se la cosa ancora sussiste al tempo della domanda (art. 2041, comma 2o, c.c.). La diminuzione patrimoniale deve essere correlativa all’arricchimento: il che significa che l’una e l’altro devono essere riconducibili ad un medesimo fatto generatore, che renda non giustificato sia l’arricchimento sia la diminuzione patrimoniale. Non c’è arricchimento indennizzabile, perciò , nel caso del cosiddetto arricchimento indiretto, come nel caso di chi abbia eseguito opere su un bene altrui per incarico di un terzo. Si intende poi che non equivale a squilibrio patrimoniale: l’azione non è esperibile quando arricchimento senza causa e correlativa diminuzione patrimoniale trovino causa in un atto di autonomia contrattuale (v.), concluso a condizioni patrimonialmente squilibranti. Chi si è arricchito a danno di un altro non dovrà risarcirgli il danno, cioè versargli una somma pari alla diminuzione patrimoniale da lui subita; ma dovrà indennizzarlo nei limiti del proprio arricchimento, ossia corrispondergli la minor somma tra l’ammontare del danno altrui e quello del proprio arricchimento. Perciò , nel caso di cui all’art. 944 c.c. è dovuta un’indennità nei limiti del maggior valore recato al fondo dall’avulsione. Il medesimo criterio è legislativamente adottato in altre ipotesi per le quali l’azione di arricchimento è espressamente concessa: così all’art. 1185, comma 2o, c.c.; così all’art. 2037, comma 3o, 2038, commi 1o e 2o c.c.; nonche´ all’art. 67 l. cambiale e all’art. 59 l. assegno. In applicazione della regola generale dell’art. 2041 c.c. si è ritenuto che se un professionista esegue, senza valido incarico, una prestazione professionale, l’indennizzo non potrà essere calcolato in base a parametri contrattuali, come le tariffe professionali, se l’arricchimento dell’altra parte è valutabile in minore importo. Il debito per l’indennizzo ex art. 2041 c.c. è considerato debito di valore. L’azione di arricchimento è un’azione generale e sussidiaria: è generale perche´ esperibile in una serie illimitata di ipotesi; è sussidiaria perche´ proponibile solo quando il danneggiato non può esercitare nessun’altra azione, basata su contratto o su fatto illecito o su altro atto o fatto, per farsi indennizzare del pregiudizio subito (art. 2042 c.c.).
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