contratto di arruolamento: contratto (inquadrabile nella categoria del rapporto di lavoro subordinato) mediante il quale viene costituito e disciplinato il rapporto di lavoro del personale marittimo e della navigazione interna. Le parti del contratto di arruolamento sono l’armatore da un lato e, dall’altro, il marittimo che intende prestare lavoro a bordo. In relazione alla durata, il contratto di arruolamento può essere per uno o più viaggi, a tempo determinato o a tempo indeterminato. Il contratto di arruolamento deve, a pena di nullità , essere concluso per atto pubblico ricevuto nella Repubblica dall’autorità marittima e all’estero dall’autorità consolare. Il contratto di arruolamento deve parimenti, a pena di nullità, essere dalle autorità predette annotato sul ruolo di equipaggio (v.) o sulla licenza (v.). La disciplina del rapporto contenuta negli artt. 323 ss. del c. nav. in origine fortemente condizionata dall’esigenza di garantire la sicurezza della navigazione, è stata recentemente, in virtù di una serie di decisioni della Corte Costituzionale, sensibilmente avvicinata a quella prevista per il rapporto di lavoro subordinato di diritto comune. Ev stato così introdotto, ad esempio, il principio della necessità di un giustificato motivo per il recesso da parte dell’armatore.
Arricchimento senza causa | | | Arte |