In generale, il termine indica i guadagni che si ricavano da un’attività d’impresa (v.). Nelle società di capitali (v.), gli utili sono l’eccedenza attiva risultante dal bilancio (v.) di esercizio. L’assemblea (v.) della società di capitali che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili ai soci (art. 2433, comma 1o, c.c.). Non si tratta, necessariamente, di una eccedenza attiva di danaro incassato dalla società rispetto alle uscite e, quindi, di disponibilità liquide: può esserci un utile di bilancio anche se nelle casse della società mancano somme liquide; l’assemblea può , anche in tal caso, deliberare la distribuzione degli utili ai soci e gli amministratori devono procurare, a credito, le somme occorrenti. Nelle società di capitali, costituiscono utili anche le entrate non prodotte dall’impresa sociale; infatti le somme percepite dalla società per l’emissione di azioni ad un prezzo superiore al loro valore nominale possono essere distribuite appena la riserva legale (art. 2428 c.c.) abbia raggiunto il limite previsto dal c.c.. Condizioni per la distribuzione degli utili ai soci sono (art. 2433, comma 2o, c.c.): a) l’approvazione del bilancio dal quale emergono; b) la qualità di utili realmente conseguiti. L’utile distribuibile diventa dividendo (v.) solo se la maggioranza assembleare decida di ripartirlo tra i soci. Al singolo azionista non è riconosciuto un diritto individuale alla percezione degli utili di bilancio: questo nasce solo dalla deliberazione assembleare che disponga la distribuzione degli utili, e nasce nella misura in cui l’assemblea l’abbia disposta.
clausole statutarie sulla ripartizione degli utili: sono le clausole contenute nell’atto costitutivo (v.) di una società di capitali (v.) che regolano la ripartizione degli utili percepiti dalla società . Tali clausole limitano il potere assembleare di disporre degli utili, ma non possono escluderli: deve ritenersi nulla una clausola che imponga l’integrale ripartizione dell’utili di bilancio, sopprimendo del tutto ogni potere dell’assemblea; deve pure ritenersi nulla una clausola che esclude la ripartizione degli utili ai soci (c.d. diritto astratto agli utili) (artt. 2328 n. 7 e 2433, comma 1o, c.c.). utili utili non sono necessarie di per se´ : lo sono solo se si intende imporre che una data percentuale degli utili risultanti dai bilanci annuali sia destinata alla distribuzione tra i soci o che sia destinata a formare riserve statutarie.
diritto agli utili: v. utili.
distribuzione degli utili ai soci: v. clausole statutarie sulla ripartizione degli utili.
distribuzione degli utili nel consorzio: la l. (art. 4 l. 21 maggio 1981, n. 240) impedisce alla società consortile (v.) di rimunerare il capitale conferito dai soci, ma non impedisce ai soci di realizzare un utile all’interno della loro impresa. Infatti l’imprenditore (v.) che aderisce ad un consorzio ha come scopo la realizzazione di un maggior utile aziendale.
distribuzione di utili fittizi o non ripartibili: a norma dell’art. 2621 c.c., salvo che il fatto non costituisca reato più grave, sono puniti gli amministratori e i direttori generali che, in mancanza di bilancio approvato o in difformità ad esso o in base ad un bilancio falso, sotto qualsiasi forma, riscuotono o pagano utili fittizi o che non possono essere distribuiti.
divisione degli utili: v. società .
partecipazione agli utili del promotore: v. s.p.a., costituzione per pubblica sottoscrizione della utili.
partecipazione agli utili del socio fondatore: v. s.p.a., soci fondatori della utili.
ripartizione degli utili: v. utili; clausole, utili statutarie sulla ripartizione degli utili.
Uti possidetis | | | Utilista |