Ev il principio che regola la formazione delle decisioni nella collettività privata, non dotata di organi collegiali, abilitata a deliberare a maggioranza (v. maggioranza, principio di unanimità). Occorre, se la legge o clausole contrattuali non prevedano deliberazioni a maggioranza, il consenso di tutti i partecipanti al gruppo, ciascuno di essi essendo protetto dai principi di autonomia contrattuale (v.) o dal diritto di proprietà (v.).
unanimità nel processo penale: nel caso di provvedimenti emanati da un organo giudicante collegiale, quando non vi è unanimità il componente del collegio che non ha espresso voto conforme alla decisione può richiedere che sia compilato sommario verbale contenente l’indicazione del dissenziente, della questione o delle questioni alle quali si riferisce il dissenso e dei motivi dello stesso succintamente esposti. Il verbale, redatto dal meno anziano dei componenti il collegio, è sottoscritto da tutti i componenti e conservato a cura del presidente in plico sigillato presso la cancelleria dell’ufficio (art. 125. comma 5o c.p.p.).
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