Ev un istituto del diritto anglosassone che crea un vincolo reale di destinazione di un bene al servizio di un interesse altrui, dando così luogo ad una forma di proprietà fiduciaria (v. proprietà , trust fiduciaria). Il bene è sottratto all’azione esecutiva dei creditori personali del proprietario fiduciario, il vincolo di destinazione è opponibile ai terzi aventi causa del proprietario fiduciario e così via. A questo modo la proprietà fiduciaria dà vita ad una dualità di situazioni proprietarie su un medesimo bene: la proprietà di diritto comune coesiste con una diversa proprietà di più ridotto contenuto. Con la l. 16 ottobre 1989, n. 364, è stata autorizzata la ratifica e data esecuzione alla Convenzione dell’Aia del 1o luglio 1985, relativa alla disciplina internazionaltrustprivatistica (v. diritto, trust internazionale privato) dei trusts. La convenzione è entrata in vigore per l’Italia, l’Australia e la Gran Bretagna il 1o gennaio 1992. V. anche fiducia.
trust fund: voce inglese che identifica i fondi comuni di investimento (v.).
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