La disciplina dell’attività di stage, precedentemente regolata dall’art. 3, comma 13o, l. n. 863 del 1984 e, soprattutto, dall’art. 9 della l. n. 236 del 1993, è stata interamente rivista dal d.l. 4 agosto 1995, n. 326. Ai sensi di tale norma, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, vengono promosse iniziative di tirocinio pratico e di esperienza a favore di soggetti che abbiano già assolto l’obbligo scolastico. I soggetti chiamati a progettare ed attuare i tirocini sono i medesimi di cui alla l. n. 236 del 1993 (università , provveditorati agli studi, istituzioni scolastiche pubbliche, centri di formazione e orientamento, di cui ora si precisa possano essere pubblici, a partecipazione pubblica o operanti in regime di convenzione, uffici periferici del Ministero del lavoro), cui vengono però aggiunte le agenzie regionali per l’impiego, le comunità terapeutiche e le cooperative sociali. Tali organismi avviano i tirocinanti presso datori di lavoro pubblici o privati, dandone preventiva comunicazione all’ispettorato del lavoro territorialmente competente nonche´ alle rappresentanze sindacali aziendali, ovvero, in mancanza, agli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative. Quanto alla qualificazione del rapporto in questione va precisato che gli avviamenti, comunicati all’ispettorato competente, non costituiscono rapporti di lavoro, mentre restano a carico del soggetto promotore sia l’assicurazione dei tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro (mediante convenzione con Inail), sia il costo del materiale didattico e del tutor, responsabile dell’attività. La durata dei tirocini, rapportata al livello ed alla qualifica professionale, varia da tre a sei mesi, incrementati sino al doppio se i beneficiari siano soggetti portatori di handicap. I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni intervenute tra i soggetti promotori e i datori di lavoro; esse devono fare esplicito riferimento ad un progetto formativo e/o di orientamento, indicare il nome del tutor aziendale e di quello incaricato dall’ente promotore di monitorare il tirocinio, il periodo di svolgimento e la durata del tirocinio, gli estremi identificativi delle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro. .
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