Prevista da una proposta di regolamento presentata dalla Commissione nel 1989 e poi nel 1991 con talune modifiche. Tale proposta ha come obiettivo di creare una struttura societaria uniforme adeguata alle dimensioni del mercato interno. La sua istituzione tende a liberare le società dai vincoli giuridici e pratici dei dodici diversi ordinamenti offrendo quindi ad esse uno strumento unico, fondato sul diritto comunitario e perciò indipendente dalle legislazioni nazionali non ancora armonizzate. La società per azioni europea, che non può essere costituita mediante raccolta di capitali sul mercato, bensì per mezzo di fusioni, holdings e filiali comuni, è una s.p.a. il cui capitale non può essere inferiore a 100.000 ecu e la cui sede si deve trovare all’interno della Comunità e corrispondere al luogo dell’amministrazione centrale, anche se è possibile che venga trasferita, conservando però la personalità giuridica. Per quanto riguarda i suoi organi, lo statuto deve prevedere oltre alla assemblea generale degli azionisti, un organo di direzione affiancato da un organo di vigilanza o da un organo di amministrazione. Sul piano fiscale, premesso che essa deve essere soggetta alla registrazione dello Stato in cui è residente, viene auspicato un sistema che consenta di imputare le perdite subite dagli stabilimenti permanenti all’estero.
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