Sono coloro che esercitano una professione liberale. V. professioni intellettuali; prestazione, professionisti intellettuali di mezzi; contratto, professionisti intellettuali d’opera intellettuale.
diligenza del buon padre di famiglia dei professionisti intellettuali: la diligenza del debitore (v. diligenza, professionisti intellettuali del buon padre di famiglia) deve essere valutata con un metro più specifico quando la prestazione inerisca all’esercizio di una attività professionale: in questo caso deve essere valutata con riguardo alla natura dell’attività esercitata (art. 1176, comma 2o, c.c.). Vengono in considerazione, in primo luogo, le professioni intellettuali (v.) (artt. 2229 ss. c.c.): se la prestazione è , ad esempio, la prestazione sanitaria di un medico o la prestazione di assistenza legale di un avvocato o la prestazione tecnica di un geometra o di un ingegnere, la diligenza richiesta non sarà quella, generica, dell’uomo medio, ma quella, specifica, del medico o dell’avvocato, del geometra o dell’ingegnere di media diligenza. In questi casi viene in considerazione, oltre alla diligenza, anche la perizia, ossia l’abilità tecnica richiesta per l’esercizio di quella data prestazione professionale: il medico, l’avvocato, l’ingegnere ecc. debbono, per essere considerati adempienti, eseguire la prestazione con la perizia del medio professionista di quella data professione. Se, tuttavia, la prestazione richiede la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà (come nel caso di un delicato intervento chirurgico o di un ardito progetto di ingegneria), la responsabilità del professionista per i danni cagionati al cliente è valutata con minor rigore. La deroga è posta dall’art. 2236 c.c.: se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà , il prestatore d’opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo (v. dolo, professionisti intellettuali nel fatto illecito) o di colpa grave (v. colpa, professionisti intellettuali grave). Gli sviluppi della scienza e della tecnica hanno però ridotto l’ambito di applicazione di questa deroga: problemi tecnici di speciale difficoltà non sussistono quando la prestazione possa essere eseguita applicando, con la diligenza e la perizia dovute, predeterminate regole tecniche, proprie di quella data professione, come le regole della tecnica chirurgica, quella delle costruzioni in cemento armato e così via. In questi casi non vale l’esenzione da responsabilità per colpa lieve; di più : la giurisprudenza ha introdotto una presunzione di colpa del professionista (in particolare, del chirurgo) per l’ipotesi in cui la prestazione non abbia sortito il risultato che, allo stato attuale della scienza e della tecnica, era legittimo attendersi.
imprenditore e professionisti intellettuali: v. imprenditore.
responsabilità extracontrattuale dei professionisti intellettuali: la giurisprudenza estende alla responsabilità extracontrattuale (v. responsabilità , professionisti intellettuali extracontrattuale) del professionista la norma che, all’art. 2236 c.c., limita la responsabilità contrattuale al caso di colpa grave, quando l’esecuzione della prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà , ossia non si tratti di prestazioni di routine. V. contratto, professionisti intellettuali d’opera; prestazione, professionisti intellettuali di mezzi; diligenza del buon padre di famiglia.
società fra professionisti intellettuali: v. società , professionisti intellettuali fra professionisti intellettuali.
Professioni liberali | | | Profilo professionale |