Con tale espressione si suole fare riferimento al principio, sancito dall’art. 165 c.c., che il minore ammesso a contrarre matrimonio è pure capace di prestare il consenso per tutte le relative convenzioni matrimoniali, le quali sono valide se egli è assistito dai genitori esercenti la potestà su di lui o dal tutore o dal curatore speciale nominato a norma dell’art. 90. Relativamente agli inabilitati provvede l’art. 166 c.c. ai sensi del quale per la validità delle stipulazione e delle donazioni, fatte nel contratto di matrimonio dall’inabilitato o da colui contro il quale è stato promosso il giudizio di inabilitazione, è necessaria l’assistenza del curatore già nominato. Se questi non è stato ancora nominato, si provvede alla nomina di un curatore speciale. Tanto il minore quanto l’inabilitato hanno la capacità di disporre per donazione nelle convenzioni matrimoniali (art. 774, comma 1o, c.c.).
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