Ev uno dei numerosi elementi di cui si compone la retribuzione (v.), avente la caratteristica di essere contrattato a livello aziendale, collegato all’andamento dell’impresa e corrisposto normalmente una volta l’anno. La gratifica di bilancio ha oramai perduto l’originario carattere di corresponsione liberale, per assumere quello di mera integrazione aziendale della retribuzione stabilita nel contratto nazionale di categoria, specie nei settori delle banche e delle assicurazioni. Il preteso collegamento con un valore economico dell’impresa (bilancio), nonche´ il carattere incentivante della gratifica di bilancio sono nella realtà dei fatti smentiti dalla sempre maggiore assimilazione a semplici aumenti collettivi della retribuzione definiti in sede di contrattazione aziendale (v.), così come altri componenti della struttura retributiva (v. premi di produzione). Particolari problemi si sono posti circa la possibilità che la gratifica di bilancio e gli altri elementi retributivi dello stesso genere siano o meno assorbiti (assorbibili) da successivi aumenti dei minimi contrattuali. La soluzione accoglibile, almeno per quanto riguarda gli istituti pattuiti aziendalmente (e non, quindi, individualmente), appare essere quella del non assorbimento, stante l’inapplicabilità dell’art. 2077 c.c. ai rapporti tra contratti collettivi di diverso livello. Un’ulteriore questione attiene alla decurtazione o meno dei menzionati istituti retributivi in relazione a periodi di sciopero. A favore della soluzione negativa milita il fatto che, come già sottolineato, tali istituti, predeterminati nel loro ammontare, non appaiono legati con uno stretto nesso di corrispettività a singole frazioni di effettiva prestazione lavorativa, compensando al contrario la prestazione annuale unitariamente e
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