Enciclopedia giuridica

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Conti



rendimento dei conti: indica sia la prestazione che grava sul gestore per il solo fatto che si sia verificata una gestione di beni altrui, in modo tale da consentire al gestito un controllo di cassa e di merito, sia il procedimento giudiziale attraverso il quale si dà esecuzione a tale obbligo e si accerta il suo adempimento. Soggetti tenuti al conti conti sono quelli indicati agli art. 385 ss, 496, 497, 531, 709, 723, 1130, 1713, 1983 c.c. Il giudizio di conti conti inizia, in via principale o incidentale, qualora insorgano contestazioni circa le modalità della gestione, mediante ordine del giudice di esibizione del conto. Esso deve essere depositato in cancelleria almeno 5 giorni prima dell’udienza fissata per la discussione del medesimo. Qualora il conto venga accettato, il giudice ne darà atto nel verbale, disponendo il pagamento delle somme dovute a mezzo di ordinanza non impugnabile che costituisce titolo esecutivo. La parte in favore della quale il conto deve essere tenuto può, altrimenti, impugnarlo indicando specificamente le partite che intende contestare. In seguito alla discussione che si svolgerà , le parti potranno accordarsi e il giudice disporrà come sopra, altrimenti il giudizio terminerà con l’emissione di una sentenza. Il conto approvato può essere soggetto a revisione solo in caso di errore materiale, omissione o duplicazione di partite.


Contestazioni      |      Contiguità


 
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