Ev un contratto associativo agrario (v. contratti, colonia parziaria associativi agrari) in cui il proprietario di un fondo, detto concedente, e due o più singole colonie si associano per la coltivazione del fondo e per l’esercizio delle attività connesse al fine di dividere prodotti ed utili (art. 2164 c.c.). Tale contratto si distingue dalla mezzadria perche´ , mentre in quest’ultima la famiglia del coltivatore viene coinvolta nell’esecuzione del contratto associativo e le vengono imposti alcuni obblighi, come quello di risiedere nel podere dotato di fabbricati rurali, nella colonia parziaria è rilevante solo la persona del coltivatore. Nel contratto di colonia parziaria è sufficiente che il fondo oggetto del contratto sia produttivo, anche se non appoderato e fornito di casa colonica. Si applicano al contratto di colonia parziaria le disposizioni relative al divieto di nuovi contratti associativi ed alla loro conversione in affitto comuni alla mezzadria (v.).
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